Corte di Cassazione ordinanza n. 19076 del 14 giugno 2022
questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,
Rilevato che:
1. La C.t.p. di L’Aquila ha rigettato il ricorso presentato da Ioannucci Maria Claudia avverso la cartella di pagamento numero 0972008155240661 afferente l’IRPEF per l’anno 2004 emessa dall’amministrazione finanziaria in seguito all’esito del controllo formale ex 36r”ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per omessi o carenti versamenti di addizionale comunale e regionale IRPEF.
2. Avverso la sentenza della t.p. di L’Aquila ha proposto appello la contribuente che ha chiesto, in via principale, l’annullamento della cartella di pagamento impugnata e, in via gradata, l’accoglimento parziale del ricorso e la riduzione delle spese.
In giudizio, si è costituita l’Agenzia delle entrate.
3. Con sentenza n. 85/13, depositata il 15/4/2013, la C.t.r. dell’Abruzzo, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributa1 io per essere la materia riservata alla giurisdizione del giudice del lavoro limitatamente ai contributi previdenziali e confermato nel resto la sentenza impugnata.
4. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dalla contribuente sulla scorta di quattro motivi.
Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, per la quale sono state presentate memorie.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l’errar in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è deciso su un atto diverso da quello impugnato (nota del 18/10/2007 e superato dall’atto n. 59365, cartella 04424300582 del 22/11/2007) nonostante dedotto in appello innanzi alla C.t.r.
1.1 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che la questione afferente la deducibilità delle spese mediche e l’erogazione liberale al partito politico fosse una questione nuova, non dedotta in primo grado e, quindi, inammissibile.
1.2 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 – ter del dPR 600 del 1973, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. la violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., così lamentando l’errar in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che non vi era obbligo di motivare l’avviso in relazione alla mancata deduzione delle spese mediche e dell’erogazione liberale al partito politico atteso che l’atto impugnato era scaturito da un controllo formale e non da un accertamento.
1.3 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si esamina la questione afferente alla detraibilità delle spese mediche e dell’erogazione liberale al partito
2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.
Invero, la ricorrente, nel corpo dei motivi, non individua specificamente quando ed in che termini avrebbe proposto la relativa questione nel giudizio di merito, limitandosi al richiamo della possibile ipotesi ossia quella dell’errar in procedendo. Nella parte introduttiva del ricorso, poi, la ricorrente, pur dilungandosi sulla problematica declinata ossia quella della detraibilità delle spese mediche e dell’erogazione liberale al partito politico, non menziona specificamente il contenuto del ricorso svolto in primo grado sul precipuo punto..
3. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.
La sentenza impugnata, particolarmente analitica nella ricostruzione dell’iter processuale e dei motivi dei ricorsi dei vari gradi, espressamente rileva che le doglianze afferenti la detraibilità delle spese mediche e dell’erogazione liberale al partito politico costituiscono questioni nuove rispetto ai motivi contenuti nel ricorso introduttivo e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992.
Pertanto, il motivo è inammissibile, non avendo la contribuente indicato puntualmente di averlo già proposto, nei medesimi contenuti, nel ricorso introduttivo e poi in appello.
In proposito, «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. 03/05/2022, n. 13987, Cass. 09/08/2018, n. 20694, Cass. 13/06/2018, n. 15430, Cass. 18/09/2020 n. 19560, Cass. 23/03/2021, n. 8125).
3. In conclusione il ricorso è inammissibile.
Le spese nei confronti della Agenzia delle entrate sono liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Sud Italia s.p.a. e Cassa Nazionale Forense di Previdenza e Assistenza. le quali sono rimaste intimate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate, le spese processuali che si liquidano in€ 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21945 depositata l' 11 luglio 2022 - Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22510 depositata il 18 luglio 2022 - In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32819 - I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16458 depositata il 9 giugno 2023 - I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31344 - In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 luglio 2022, n. 22778 - I motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…