Corte di Cassazione ordinanza n. 19082 del 14 giugno 2022 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a  pena di invalidità dell’atto esclusivamente per   i tributi “armonizzati”; per quelli “non armonizzati” non è invece rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale analoga alla normativa UE, occorrendo così una specifica previsione al riguardo. Una   previsione  di tal fatta è rinvenibile, in tema di accertamento sintetico, nel disposto dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973