Corte di Cassazione ordinanza n. 19084 del 14 giugno 2022
mancato esercizio dei poteri di cui all’art. 97 della costituzione – estinzione del processo
Rilevato che:
in relazione agli anni 2006 e 2007 vennero accertati maggiori redditi imponibili ai fini IRES e IVA a carico delle società H.A. s.r.l. (già H.A. s.a.s.) e R.M. di C.M. & C. s.n.c. (d’ora innanzi “R.M.”), oggi in liquidazione, socia della prima con una partecipazione 2il 27,97%;
in particolare, negli anni in questione la H.A., proprietaria di un immobile alberghiero sito a Monclassico di Trento e locato all’imprenditore individuale B.E. sin dal 1994, aveva dichiarato redditi per canoni locativi inferiori all’ammontare del reddito minimo imponibile per le società non operative ai sensi dell’art. 30 I. 23/12/1994, n. 724;
prima della notifica degli avvisi di accertamento, peraltro, l’Ufficio aveva respinto l’istanza della società, formulata ai sensi dell’art. 37- bis, settimo comma, d.P.R. 29/09/1973, n. 600, di ottenere la disapplicazione degli indici presuntivi di reddito, sul presupposto della non rivedibilità dei canoni di locazione, assai esigui in considerazione della disagiata collocazione urbanistica dell’albergo;
la Commissione tributaria di primo grado di Trento, riuniti i ricorsi in opposizione agli avvisi in questione, li rigettò;
la sentenza fu appellata dalle società contribuenti davanti alla Commissione di secondo grado, che respinse il gravame;
i giudici d’appello disattesero anzitutto la richiesta delle società di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 l. n. 724/1994, osservando che la finalità antielusiva e antievasiva della disciplina delle società di comodo giustificava la previsione di ricavi figurativi senza ledere principi di uguaglianza e progressività nell’imposizione fiscale, e senza arrecare pregiudizio al diritto di difesa del contribuente;
quindi, in ordine al merito della pretesa, rilevarono che l’evidente inadeguatezza del canone locativo applicato non fosse giustificabile con l’asserita impossibilità di ottenerne una revisione al rialzo in ragione della disagiata allocazione dell’albergo (circostanza assolutamente indimostrata), nel difetto di altre situazioni oggettive degne di rilievo;
avverso detta sentenza le società contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso nei termini, si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Considerato che:
in via preliminare, nelle more del giudizio le ricorrenti hanno presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.I. 23/10/2018, n. 119 conv. con modif. nella l. n. 136/2018;
nel formulare la propria istanza di adesione cilla definizione agevolata, la ricorrente H.A. ha depositato attestazione di pagamento dell’importo dovuto; della regolarità di tale pagamento ha poi dato atto la stessa Agenzia delle entrate, depositando memoria in data 17 dicembre 2020 con la quale ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione parziale del giudizio;
la stessa Agenzia delle entrate ha invece opposto alla richiesta di R.M. s.n.c. il provvedimento di diniego allegato alla memoria predetta, successivamente notificata via p.e.c. alla ricorrente risulta dalla memoria depositata il 3 febbraio 2022) in conformità all’ordinanza depositata da questa Corte in esito all’adunanza camerale del 12 novembre 2021;
la documentazione così acquisita evidenzia che la notifica del provvedimento alla società contribuente è avvenuta in data, successiva al termine del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione dovrebbe ritenersi validamente perfezionata;
ed infatti, l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018 stabilisce che «l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia»;
ritiene il Collegio che la mancata notifica, entro detto termine, del provvedimento ostativo alla definizione comporti di ritenere tacitamente accolta l’istanza di definizione;
milita in tal senso non solo la doverosa considerazione del fatto che, nell’ambito del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. si inscrive a pieno titolo anche il principio di doverosità dell’azione amministrativa, che impone alla P.A. di esercitare il potere attribuitole dalla legge entro un termine ragionevole, ma anche la necessaria considerazione del potere pubblico in funzione della cura degli interessi della collettività, come evincibile dagli artt. 6 e 7 CEDU e dagli artt. 41, 42,47 e 52 della Carta di Nizza, che sottopongono il procedimento ai principi di doverosità, trasparenza, consensualità, responsabilità, comparazione, sindacabilità del potere pubblico, in termini che, fra l’altro, impongono all’amministrazione un dovere di agire entro un tempo ragionevole (si veda sul punto, anche amplius, Cass. n. 2372/2022);
il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del diniego comporta pertanto di ritenere integrata la fattispecie estintiva di cui all’art. 6 d.l. 119/2018 anche nei confronti della contribuente R.M. s.n.c., oltreché in relazione a H.A. s.n.c.;
nulla sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21601 depositata il 7 luglio 2022 - In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del…
- Corte di Cassazione sentenza n. 25379 depositata il 12 dicembre 2016 - La disposizione dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2062 - In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2020, n. 27344 - Nell' ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2022, n. 5692 - In tema di impugnazione di cartella di pagamento per interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria, l'applicabilità degli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 settembre 2021, n. 25804 - Nel contenzioso tributario al contribuente, al pari che all'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità d'introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…