Corte di Cassazione ordinanza n. 19097 del 14 giugno 2022
ricorso in cassazione
RILEVATO
L’Agenzia delle entrate ricorre avverso l:a sentenza della CTR per la Campania – Salerno che ha riformato la pronuncia della CTP di Salerno ove non erano pienamente accolte le ragioni della contribuente in tema di inerenza di spese portate a deduzione.
È rimasta intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
L’originale notificato del ricorso e le sue copie risultano pnve delle pagine pari.
Sul punto, è intervenuta più volte questa Corte, affermando che «In tema di ricorso per cassazione, la mancanza di una o più pagine nell’originale depositato comporta l’inammissibilità del motivo che non sia intellegibile, che non è superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente risulti completa, atteso che il ricorso, a pena d’improcedibilità, deve essere depositato in originale entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. e, pertanto, il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo grazie ad atti compiuti entro tale termine». (Cfr. Cass. n. 2537/ 2022; Cass. n. 9262/ 2015).
Esaminato il fascicolo d’ufficio, non si rinviene alcun esemplare completo del ricorso introduttivo, risultando tutti mancanti delle pagine pari (tranne, in alcuni casi, la n. 20), donde non è integrabile in alcun modo l’atto di parte, né intellegibili le doglianze erariali.
Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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