Corte di Cassazione ordinanza n. 19101 del 14 giugno 2022
omessa valutazione di prove documentali
RILEVATO
AMA – Azienda Municipale Ambiente s.p.a. Roma ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio – Roma, che ha confermato la sentenza della CTP di Roma ove è stata annullata la cartella di pagamento della tariffa rifiuti, in ragione di irregolare notifica del presupposto atto di accertamento.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Ha spiegato controricorso il contribuente, mentre è rimasta intimata Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2021 e rinviato a nuovo ruolo per nuova proposta del relatore.
In prossimità della camera di consiglio del 6 ottobre 2021 AMA ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, nonché ulteriore memoria in prossimità dell’odierna adunanza, come ha parimenti fatto la parte privata.
CONSIDERATO
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 81. n. 890/1982, nonché dell’art. 1, comma 1611. n. 296/2006;
Con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 26, primo comma, d.P.R. n.. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 1335 c.c.;
Occorre esaminare la pregiudiziale eccezione di inammissibilità per carenza di autosufficienza.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il pnncipio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. In proposito va ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale «Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione» (Cass. Sez. III n. 18506 del 25.08.2006) (cfr. Cass. V, n. 13625/2019).
Nella fattispecie, il ricorso non contiene né la trascrizione, né la riproduzione degli atti relativi al procedimento notificatorio, in particolare dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo consentita nemmeno la verifica dell’esercizio della facoltà di avvalersi del servizio postale ordinario.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €. duemilanovecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.