Corte di Cassazione ordinanza n. 19103 del 14 giugno 2022 – La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio, ma ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato, dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, a1 sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell”‘ultrattività del mandato”, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte