Corte di Cassazione ordinanza n. 19114 del 14 giugno 2022
vizio di omessa pronuncia
RILEVATO CHE
N. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4081/02/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avverso cartella di pagamento per Iva relativa all’annualità 2013;
– la CTR ha accolto l’appello stante l’inammissibilità del ricorso introduttivo, dovendo considerarsi inesistente la relativa notifica effettuata a mezzo servizio di posta privata;
-l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
-sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale;
CONSIDERATO CHE
– con l’unico motivo di ricorso si denuncia “Contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c. c.1, n. 4 – Nullità della stessa per omessa pronuncia su alcuni motivi oggetto di gravame e sulle deduzioni ed eccezioni del resistente in appello- errar in procedendo” per avere CTR – nell’accogliere l’appello dell’Ufficio ritenendo inammissibile il ricorso originario per inesistenza della relativa notifica effettuata a mezzo di posta privata – omesso di pronunciarsi: 1) sulle eccezioni e controdeduzioni prospettate dalla società appellata e, in primo luogo, su quella di illegittimità- in quanto proposta per la prima volta in appello- della censura preliminare dell’Ufficio di inammissibilità del ricorso introduttivo per inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta privata nonché 2) sugli altri motivi di appello proposti, in via subordinata, dall’Ufficio medesimo;
– il motivo si profila inammissibile;
– in primo luogo, la ricorrente col mezzo all’esame ha cumulato censure per vizi motivazionali ed errar in procedendo senza però distinguere tra di essi nell’illustrazione del motivo: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021);
– inoltre, in disparte l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse con riferimento alla denunciata omessa pronuncia della CTR sugli altri motivi di gravame proposti in subordine dall’Ufficio, premesso che «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf, da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013; Cass. n. 22766 del 2019; Cass. 28580-2021; v. anche, con riguardo all’onere di autosufficienza nel caso di denuncia di “errar in procedendo” Cass. sez. un., n. 20181 del 2019; sez. un. n. 157 del 2020), nella specie, la contribuente, in difetto del principio di autosufficienza, non ha riportato in ricorso, nelle parti rilevanti, gli atti difensivi dei gradi di merito (riproducendo ivi un mero insufficiente stralcio della comparsa di costituzione in appello) al fine di permettere a questa Corte di verificare la fondatezza della censura;
– in ogni caso, la censura di omessa pronuncia è infondata, in quanto atteso che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 5 – , Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021), nella specie, la CTR, nell’accogliere il ricorso dell’Ufficio per il motivo pregiudiziale assorbente della ritenuta inammissibilità del ricorso introduttivo per inesistenza della relativa notifica effettuata a mezzo posta privata, ha implicitamente disatteso le eccezioni sollevate dalla società contribuente, inclusa quella inerente alla assunta novità in appello della censura dell’Ufficio in ordine alla inammissibilità del ricorso originario per difetto di notifica; ciò peraltro, in conformità con l’orientamento di questa Corte secondo cui l’inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall’avvenuta costituzione della parte resistente (Cass. n. 18224/2018; Cass.n.20650/2015, Cass. n. 23592 del 20/12/2012), non riferendosi né l’art.345 cpc, né l’art.57 d.lgs. n. 546/1992 ad eccezioni rilevabili ex officio;
– in conclusione, il ricorso va rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.