Corte di Cassazione ordinanza n. 19210 del 15 giugno 2022
notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante
RILEVATO CHE
– l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro t,empore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Associazione Teatro Dei Due Mari avverso la sentenza n. S:73/10/2013 dE lla Commissione Tributaria Provinciale di Messina di accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 54bis del d.P.R. n. 633/72 , relativa al disconoscimento di un credito Iva, per l’anno 2008, riportato dalla precedente dichiarazione da considE!rarsi, ad avviso dell’Amministrazione, omessa in quanto tardivamente presentata;
– S.E., quale legale rappresentante dell’Associazione Teatro Dei Due Mari, resiste con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ali sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– la società contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54bis del d.P.R. n. 633/72 e 36bis del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella di pagamento emessa ex art. 54bis cit. a seguito di controllo cartolare della dichiarazione fiscale dell’anno di imposta 2008 relativamente al disconoscimento del credito di imposta riportato dalla precedente annualità in cui era mancata (in quanto tardivamente presentata) la dichiarazione, ancorché, per giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 17758/2016), l’Amministrazione potesse emettere cartella di pagamento sulla base del controllo automatizzato, anche per il recupero dell’Iva dell’anno precedente, detratta in quello successivo nonostante la mancata presentazione della dichiarazione, fatta salva la eventuale prova da parte del contribuente, in sede di impugnativa della cartella, dell’esistenza del preteso credito Iva;
– preliminarmente questo Collegio rileva l’inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione;
– questa Corte, a sezioni unite, già con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le pos1z1oni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti, aveva affermato esplicitamente il principio secondo il quale “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento i;1iudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie“;
-sul concetto di “termine ragionevolmente contenuto” entro il quale dovesse essere ripresa la procedura notificatoria, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto, le Sezioni Unite (n. 14594 del 2016), secondo le quali “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa“;
-l’attività del richiedente, quindi, da “onere” passa a “dovere”, così chiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante;
inoltre viene quantificato il termine “ragionevolmente i contenuto”, che viene determinato – in una prospettiv21 ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) – nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni. È conservata invero, né poteva essere diversamente, la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass. n. 5974 del 2017; Cass. n. 32852 del 2019);
– in tema di ricorso per cassazion1e avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio e1’fettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di taili luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Sez. un., n. 14916 del 20/07/2016);
– nella concreta vicenda, a fronte della sentenza impugnata depositata in data 1° luglio 2020 e non notificata – risulta daqli atti: a) che il ricorso per cassazione era stato inoltrato tempestivamente per la notifica a mezzo posta, in data 8 gennaio 2021 all’Associazione Teatro Dei Due Mari, contumace in appello, sia presso la sedie legale in Via S. Agostino 23 Messina (ME), che presso Edoardo Sirav,o, nella qualità di legale rappresentante della medesima,, in Via Vittoria 10, Roma (RM);
b) che la notifica non andava a buon fine non essendo stato il plico ivi consegnato per irreperibilità dei destinatari, come da certificazione delle Poste italiane rispettivamente del 14/1/2021 (nei confronti dell’Associazione Teatro Dei Due Mari) e 12/1/2021 (nei confronti di S.E., nella qualità); c) che l’Agenzia delle entrate aveva ripreso il processo notificatorio, con notifica spedita in data 19 marzo 2021 presso S.E., nella qualità di legale rappresentante della medesima, in Via Lungotevere della Vittoria 10, Roma (andata a buon fine);
– nella specie – in disparte l’avvenuta riattivazione della procedura notificatoria entro il trentesimo giorno dalla conoscenza (1/3/2021 come risulta dalla “distinta restituzione” in atti) dell’esito negativo del primo tentativo di notifica – l’Amministrazione non ha assolto all’onere probatorio circa la non riconducibilità a causa imputabile alla parte richiedente del mancato esito positivo del primo tentativo di notifica avendo essa stessa precisato in ricorso che il mancato esito positivo della prima notifica fosse ascrivibile ad un “errore materiale” consistente nella indicazione nella relata dell’indirizzo di residenza del legale rappresentante della Associazione Teatro dei Due Mari, in Via della Vittoria anziché del Lungotevere della Vittoria;
– in mancanza di prova da parte dell’Ufficio di circostanze eccezionali, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della notifica oltre il termine ai sensi dell’art. 327 c.p.c.;
– le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
– rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.