Corte di Cassazione ordinanza n. 19401 del 16 giugno 2022
prescrizione – domanda di rateizzo – implicito riconoscimento del debito – riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore
Rilevato
che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 cod. civ. “in ordine agli atti idonei ad interrompere la prescrizione o a costituire rinuncia alla stessa, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 19 del DPR 29.9.1973, n. 602″, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la presentazione dell’istanza di rateizzazione degli importi recati dalle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato implichi una rinunzia implicita ad avvalersi della prescrizione;
che il motivo è infondato;
che questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento
all’istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
che, non si pongono in contrasto con la prima conclusione – anzi, è vero il contrario – Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549, pure richiamate dalla difesa del contribuente (ed ulteriormente approfondite nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.): 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)” e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto – salvo quanto si dirà infra – che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio “( evitare di subire un’esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito“. Così la richiamata Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735] o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisando che “l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione” (cfr. p. 5 della motivazione, sub 7);
che, sotto tale profilo, peraltro, il motivo pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., giacché, tanto dalla sentenza impugnata (cfr. p. 1, sub 3, lett. b), quanto dal ricorso (cfr. p. 7, ultimo rigo del penultimo cpv.), emerge che l’aver presentato istanza di rateizzazione a titolo meramente cautelare è circostanza allegata in appello, mentre parte ricorrente non chiarisce se e come essa fu proposta innanzi alla
C.T.P. – con conseguente novità della stessa; né, ancora, risulta riprodotta in ricorso l’istanza di rateizzazione avanzata dal contribuente, essendo così in ogni caso preclusa al Collegio qualsivoglia verifica in ordine all’effettiva natura meramente cautelare di essa;
che, passando alla disamina del secondo profilo innanzi esposto, poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute”. Cfr. art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) – e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992) – risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l’imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160);
da ciò discende ulteriormente, a valle, che – come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 – nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all’an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che “non siano scaduti i termini di impugnazione” delle cartelle di pagamento;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di M.G. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna M.G. al pagamento, in favore dell’ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00 (seimila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.