Corte di Cassazione ordinanza n. 19491 del 16 giugno 2022
errores in procedendo – notifica delle cartelle di pagamento – incompatibilità del condono con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati – contraddittorio preventivo – vizio di omessa pronuncia
RILEVATO CHE
1. La società contribuente O. S.r.l. ha impugnato un estratto di ruolo attinente a una cartella esattoriale, consegnato in data 12 giugno 2008, formato per il recupero della somma di € 63.564,22 a seguito di adesione al condono di cui all’art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289, relativo a imposte del periodo di imposta 2004, oltre sanzioni e La società contribuente, deducendo di avere appreso della esistenza del ruolo e della pretesa impositiva all’atto della consegna dello stesso, ha promosso contestazioni proprie dell’atto impositivo originario e della relativa cartella.
2. La CTP di Ragusa ha rigettato il ricorso.
3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 21 ottobre 2016, ha rigettato l’appello della società contribuente, osservando che l’iscrizione a ruolo è conseguita al mancato pagamento degli importi oggetto di definizione ex art. 9 l. n. 289/2002, riguardo ai quali non occorre la preventiva spedizione della comunicazione di irregolarità. Il giudice di appello ha, poi, rilevato che la cartella fosse stata regolarmente notificata in data 22 aprile 2008.
4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a nove motivi, uno dei quali non numerato; resiste con controricorso il concessionario della riscossione, mentre l’Ufficio è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.1 Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36 P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 45 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 137, 148, 210 e 213 cod. proc. civ., nonché inesistenza e nullità della notificazione della cartella in violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, non avendo il giudice di appello preso in esame la qualità del messo notificatore, né avendo verificato l’invio della raccomandata informativa, stante la mancata consegna del plico né all’amministratore, né presso il domicilio eletto. Deduce, inoltre, che la notificazione sarebbe avvenuta da soggetto non abilitato, né sarebbe stato esibito l’originale della cartella.
1.2 Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, 3 e 5, cod. proc. civ., «omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia – omessa applicazione dell’art. 60 lett. D e b-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973», nonché nullità o inesistenza della notificazione della cartella, per non essersi il giudice di appello pronunciato su diversi vizi della notificazione (consegna dell’atto in luoghi diversi da quello di elezione del domicilio, inesistenza dell’originale, mancata formazione di valida relata di notificazione, mancato invio della C.A.N.).
1.3 Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., «omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia», omessa motivazione e falsa applicazione degli artt. 137, 148 cod. proc. civ., non avendo il giudice di appello rilevato che la relata di notificazione sarebbe separata dall’atto oggetto di notificazione, con conseguente impossibilità di riferire la relata all’atto notificato da parte del «sedicente messo notificatore».
1.4 Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., «omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia», omessa motivazione e falsa applicazione – inesistenza del debito da condono ex l. 27 dicembre 1992, n. 289, illegittimità dell’iscrizione a ruolo. Osserva il ricorrente come le somme iscritte a ruolo hanno fatto seguito alla presentazione del condono di cui alla l. n. 289/2002, norma dichiarata in contrasto con la disciplina eurounitaria per effetto di Corte di Giustizia, 1[7] luglio 2008, C-132/06, che ha ritenuto il condono IVA in oggetto in contrasto con la disciplina eurounitaria, per cui la pretesa impositiva dell’Ufficio sarebbe venuta meno.
1.5 Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., «omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia», omessa motivazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere il giudice di appello rilevato l’omessa comunicazione di irregolarità, da ritenersi operante nel caso di specie per sopravvenuta invalidità del condono.
1.6 Con il sesto motivo, non numerato, si deduce in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., «omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia», omessa motivazione e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia in violazione dell’art. 2 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, per non essere stata inviata alcuna comunicazione di irregolarità alla società contribuente.
1.7 Con il settimo motivo (indicato come sesto motivo) si deduce in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., «omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia», omessa motivazione e falsa applicazione in violazione dello statuto del contribuente e dell’obbligo di motivazione, inesistenza della cartella e degli atti propedeutici, per non essersi pronunciato in giudice di appello sul difetto di motivazione di ruolo e cartella, come dedottosi sin dal primo grado di giudizio.
1.8 Con l’ottavo motivo (indicato come settimo motivo) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, 3, 4, 5, cod. proc. civ., «omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia», inesistenza della cartella e degli atti propedeutici, violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per omessa produzione dell’originale della cartella impugnata e dell’originale della relata di notificazione.
1.9 Con il nono e ultimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4, 5, cod. proc. civ., mancato esame e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, inesistenza dell’estratto di iscrizione a ruolo, in quanto non sottoscritto.
2. I primi tre motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto – in disparte dalla non corretta censura congiunta di una pluralità di diversi profili di gravame – il ricorrente non ha trascritto gli atti notificati e le relative relate di notificazione. Nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere- dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali; tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass., Sez. V, 11 maggio 2021, n. 12385; Cass., Sez. III, 3 novembre 2020, n. 24258; Cass. Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469). Coerentemente, questa Corte ha affermato il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424).
3. Il quarto motivo è infondato. L’incompatibilità del condono previsto dall’art. 9 l. n. 289/2002 con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati, per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, nonché con l’art. 10 del Trattato della Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia nella sentenza 17 luglio 12 2008, C-132/06, condono al quale ha aderito il contribuente, comporta la riespansione dei poteri di accertamento dell’Ufficio ai fini dell’accertamento della maggiore imposta dovuta (Cass., Sez. V, 4 maggio 2021, n. 11598), ma non può ridondare a svantaggio dell’Ufficio stesso e a favore del contribuente, nella misura in cui impone all’Ufficio di recuperare i crediti che, nella ridotta misura indicata dal condono, risultino determinati, essendosi la Corte di Giustizia limitata a ritenere che la rinuncia all’accertamento della maggiore IVA dovuta contrasti con il principio di neutralità dell’imposta e favorisce i contribuenti colpevoli di frodi (Corte di Giustizia, C.132/06, cit., punti 44-47). Se, difatti, si ritenesse che il contrasto tra gli artt. 8 e 9 l. n. 289/2002 e la disciplina eurounitaria dovuto alla rinuncia all’accertamento IVA da parte dello Stato italiano comporti la rinuncia anche al «modesto» importo richiesto al contribuente oggetto di condono rispetto a quanto originariamente dovuto (Corte di Giustizia, cit., punto 52), si andrebbe in insanabile contrasto con la stessa sentenza del giudice eurounitario invocata dal ricorrente, che ha ritenuto che non potesse impedirsi il recupero della maggiore IVA dovuta, essendone ostativa la preventiva rinuncia all’accertamento prevista dal legislatore
4. Deve, viceversa, ritenersi che il venir meno della compatibilità eurounitaria del condono non impedisca la richiesta di pagamento delle somme dichiarate ma, al contrario, può giustificare una maggiore pretesa dell’Ufficio anche per le frazioni di imposta che erano rimaste escluse in forza del condono che, in tesi, può ridondare a danno del contribuente, per cui, in tal guisa, deve ritenersi legittimato in sede giudiziale a contestare la spettanza del tributo, contestazione che, peraltro, non è stata svolta.
5. Il quinto e il sesto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis P.R. n. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest’ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità (Cass., Sez. V, 30 giugno 2021, n. 18405). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi.
6. Il settimo motivo è infondato. Nella specie deve ritenersi che non vi sia stata omessa pronuncia su tale eccezione, ma rigetto implicito della medesima, il che implica l’inesistenza del dedotto vizio di attività, secondo il principio di diritto consolidato secondo cui «non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29191). Nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662). Il giudice di appello, pronunciandosi sulla fondatezza dell’atto impositivo, ha implicitamente disatteso la preliminare questione di legittimità formale dello stesso.
7. L’ottavo motivo è infondato. ove il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne l’originale, anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, comma 2, cod. proc. civ. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; né la parte è onerata della produzione della copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass., VI, 11 ottobre 2018, n. 25292; Cass., Sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27181).
8. Il nono motivo è inammissibile, in quanto la questione dedotta dal ricorrente non risulta trattata nella sentenza impugnata, né il ricorrente trascrive gli atti del procedimento di merito al fine di provare l’avvenuta trattazione della questione nel giudizio di merito.
9. Il ricorso va pertanto rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22678 depositata il 20 luglio 2022 - Nel giudizio di legittimità, deve tenersi distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri - come di fatto accaduto nella specie -…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31528 - L'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34255 - Qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 18709 depositata il 3 luglio 2023 - Nel giudizio di legittimità la violazione dell'art. 112 c.p.c., deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 744 depositata il 12 gennaio 2023 - Occorre tenere distinta l'ipotesi, in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia dato il giudice del merito: nel primo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 maggio 2021, n. 14198 - La Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…