Corte di Cassazione ordinanza n. 19647 del 17 giugno 2022 – In materia di determinazione del reddito di impresa, ai fini dell’individuazione della base imponibile, in applicazione del principio di derivazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2426, comma 1, n. 9) c.c. e 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, è corretta la valutazione del valore delle rimanenze di magazzino al costo medio di produzione, laddove non sia desumibile un minor valore di realizzazione in relazione all’andamento del mercato, e la conseguente deduzione dello stesso quale componente negativa del reddito