Corte di Cassazione ordinanza n. 19883 del 20 giugno 2022 – E’ escluso che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, sul quale incombe l’onere di chiamare in causa l’ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell’esito della controversia di fronte all’amministrazione titolare del credito