Corte di Cassazione ordinanza n. 19900 del 21 giugno 2022
notifica – rifiuto da parte del destinatario
Rilevato
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti di B.C., a riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A.,
per maggior reddito professionale e redditi per attività di impresa relativamente all’anno di imposta 2005;
che la contribuente impugnò l’avviso cli accertamento innanzi alla C.T.P. di Genova che, con sentenza 5/2013, accolse parzialmente il ricorso;
che avverso tale decisione, tanto B.C., quanto l’AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 824, depositata il 10.6.2016, in parziale riforma della gravata decisione, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato relativamente (1) ai maggiori ricavi accertati ex art. 32 del d.P.R. n. 600 d1el 1973 con riferimento ai prelievi dai conti correnti riconducibili alla contribuente, nonché (2) all’I.R.A.P. imputata a quest’ultima in relazione all’attività di impresa svolta;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, B.C.;
considerato
che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 138 cod. proc. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la C.T.R. dichiarato l’originario ricorso inammissibile, nonostante la tardività della sua proposizione;
che il motivo è fondato;
che fin dal primo grado l’AGENZIA, nel costituirsi, ha effettivamente eccepito la tardività del ricorso proposto dalla contribuente, reiterando poi l’eccezione in commento – disattesa dalla C.T.P. – quale specifico motivo di appello incidentale (cfr. primo e penutlimo cpv. della p, 1 della motivazione della decisione impugnata);:
che il termine ex art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è perentorio (cfr. Cass., Sez. 5, 30.7.2002, n. 11222, Rv. 556380-01) e sottratto alla disponibilità delle parti;
che risulta ex actis (cfr. la relata della notifica dell’avviso di accertamento, riprodotta – ai fini del rispetto del paradigma dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc.. civ. – tra le pp. 4 e 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità) che, in data 17.12.2010, la B.C. rifiutò di ricevere la (prima) notifica dell’atto impositivo originante l’odierno contenzioso (“non sottoscrive l’atto e non lo ritira”), eseguita nei propri confronti, ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal messo notificatore del Comune di Genova (sulla legittimità di tale modalità di notifica cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. U, 17.12.2021, n. 40543, Rv. 663252-01);
che, per effetto di tale rifiuto da parte della diretta destinataria dell’atto, (a) detta notifica (in conformità finanche all’interpretazione più rigorosa illustrata da Cass., Sez. 6-5, 19.4.2018, n. 9779, Rv. 64773S-01) deve ritenersi regolarmente perfezionata, per la contribuente, alla data di siffatto rifiuto (e, dunque, al 17.12.2010), ex art. 138, comma 2, cod. proc. civ., senza che (b) possa fondatamente ritenersi “legittim[o il] riferimento” (cfr. il penultimo cpv. della p. 1 della motivazione della sentenza impugnata), quale dies a quo di decorrenza del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, alla data (17.1.2011) della seconda notifica del medesimo atto impositivo, per difettare già in nuce gli estremi per configurare un affidamento della B.C. su tale differente tempistica di impugnazione, avendo ella stessa – e non, si badi, altri soggetti, pure eventualmente legittimati, in astratto, a ricevere l’atto – determinato, con il proprio rifiuto, l’operatività dell’art. 138, comma 2, cit.;
che, alla luce di quanto precede e non essendo stati allegati dalla difesa della contribuente idonei elementi atti a giustificare una propria rimessione in termini (arg. da Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17237, Rv. 661473-01), non può che discenderne la conclusione per cui, come correttamente evidenziato dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, è proprio nel 17.12.2010 che deve individuarsi il dies a quo di decorso del termine decadenziale di impugnazione dell’avviso di accertamento per cui è causa e non, come invece erroneamente affermato dalla C.T.R., dal successivo 17.1.2011, quale data in cui si è perfezionata la seconda (irrilevante, per quanto detto supra) notificazione del medesimo atto nei confronti della stessa B.C. ( e da quest’ultima, in siffatta evenienza, accettato);
che, tanto premesso, emerge dagli atti (cfr. ricorso, p. 4, secondo cpv. e controricorso, p. 4, secondo cpv.) che, a seguito dell’avvenuta presentazione di istanza di accertamento con adesione, espressamente ancorata dalla contribuente (cfr. controricorso, p. 3, secondo cpv.) a tale seconda notifica – e, conseguentemente, della ritenuta operatività della sospensione del relativo termine di impugnazione, ex art. 6 del d.lqs. n. 218 del 1997 – il ricorso introduttivo del primo grado di lite fu notificato solo il successivo 16.5.2011;
che, tuttavia, stante l’irrilevanza, per quanto esposto supra, di detta seconda notifica dell’avviso di accertamento per cui è causa, tale tempistica di impugnazione risulta ampiamente eccedente il termine di 60 giorni fissato dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, da calcolare con decorrenza dal 17.12.2010 (e, cioè, dalla prima valida – come chiarito – notifica di detto provvedimento);
che, sotto altro profilo, l’originario ricorso della contribuente non può considerarsi tempestivo, neppure volendo considerare l’istanza di accertamento con adesione presentata dalla B.C. come conseguente alla prima notifica del 17.12.2010, anziché alla seconda (benché, si ribadisce, sia la stessa controricorrente a chiarire – cfr. p. 3, secondo cpv., del controricorso che è proprio dalla seconda notifica “regolarmente eseguita a mezzo del servizio postale il 29/12/2010…[che] sono derivati sia l’istanza di adesione del 16/02/2011, che il ricorso introduttivo del 16/05/2011 “): ed infatti, rispetto alla (prima) notifica perfezionatasi in data 17.12.2010, l’istanza in commento risulta tardiva, siccome presentata al sessantunesimo giorno (mercoledì 16 febbraio 2011) rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento, allorché, dunque, il potere di impugnazione della contribuente si era già consumato (con conseguente inoperativit21, a valle, della sospensione, per 90 giorni da tale data – prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 – del termine ex art. 21 del d.lgs. 546 del 1992. Arg. da Cass., Sez. 5… 5, 20.2.20131′ n. 4247, Rv. 625288-01 e Cass., Sez. 5, 8.2.2017, n. 3335, Rv. 643287-01);
che, alla luce di quanto precede, il ricorso originariamente proposto dalla B.C. risulta inammissibile per tardività, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui la difesa erariale si duole – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ – della violazioni e falsa applicazione dell’art. 55 T.U.I.R. e dell’art. 2729 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente annullato la ripresa dell’Ufficio relativa e redditi non dichiarati dalla contribuente);
che il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, la gravata decisione cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., giacché la causa non poteva essere proposta dalla B.C.;
che, quanto alle spese di lite, mentre quelle delle fasi di merito vengono integralmente compensate, tenuto in ogni caso conto della peculiarità della vicenda conseguente alla doppia notifica del medesimo atto impositivo, quelle del presente giudizio di legittimità, al contrario, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto cassa senza rinvio la gravata decisione, giacché la causa non poteva essere proposta. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna B.C. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 7.000,00 (settemila/00), oltre spese prenotate a debito.
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