Corte di Cassazione ordinanza n. 19918 del 21 giugno 2022
violazione di legge
RITENUTO CHE
l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro E. s.r.l., che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.158/43/12, pronunciata il 18/12/2012, depositata in data 28/12/2012 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, per l’omesso o ritardato versamento di somme dovute ai fini deille imposte dirntte e dell’iva per l’anno di imposta 2005;
l’appello, invero, si limitava all’impugnativa della statuizione in ordine all’accoglimento della richiesta di applicazione dell’art.7, quarto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, unica domanda della contribuente che era stata accolta in primo grado;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che sussistessero < <i presupposti di cui all’art.7, comma 4, d.lgs. n.472/1997, risultando, nella loro effettività, le circostanze eccezionali richiamate da detta norma>>;
il ricorso è stato fissato per la carnera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo, la ricorrente: denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.7, quarto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente, il giudice di merito, limitandosi a rilevare la sussistenza delle circostanze eccezionali richiamate da detta norma, non avrebbe valutato <<se ed in che misura la grave crisi finanziaria che aveva colpito la società rendesse sproporzionate le sanzioni applicate in relazione alle violazioni cui le sanzioni stesse si ricollegavano>>;
il motivo è inammissibile;
invero, sebbene non vi è dubbio che il giudice sia tenuto a valutare, nella fattispecie al suo esame, se le sanzioni effettivamente irrogate siano sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione, alla luce delle rilevate circostanze eccezionali, tuttavia la doglianza dell’Agenzia ricorrente rimane generica;
la ricorrente non chiarisce l’entità delle sanzioni originariamente ricollegate alla violazione, né deduce che tali sanzioni, nonostante la ricorrenza delle circostanze eccezionali, che non è in contestazione, fossero proporzionate in relazione al tributo evaso;
se è vero che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (cfr. Cass. n. 3340 del 5/2/2019), è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11603 del 14/5/2018), che non abbia alcun aggancio con la fattispecie concreta, cioè, nella specie, alla gravità della violazione, all’entità della sanzione e alle modalità della sua determinazione;
inoltre, la ricorrente non chiarisce quali fossero le ragioni illustrate nello specifico motivo di appello avverso la sentenza della C.t.p. di Milano, rigettato dalla C.t.r., che ha confermato sul punto la decisione dei giudici di primo grado;
dunque, la genericità della doglianza rende il ricorso inammissibile, non essendo palese l’interesse stesso dell’amministrazione ricorrente al suo accoglimento;
nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto la società contribuente è rimasta intimata;
rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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