Corte di Cassazione ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022 – Le spese di manutenzione straordinaria e migliorie sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” dello stato patrimoniale, qualora non siano separabili dai beni stessi ed in presenza di un piano di ammortamento redatto in relazione alla durata contrattuale della locazione, deve tenersi conto soltanto della prima scadenza, e non anche del periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla possibilità di utilizzazione delle opere in oggetto