Corte di Cassazione ordinanza n. 19954 del 21 giugno 2022
accertamento tributario standardizzato – studi di settore – sistema di presunzioni semplici
Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata veniva accolto l’appello proposto (dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza n.155/2/2012 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto contro l’avviso di accertamento per II.DO. e IVA, oltre accessori, relativi all’anno di imposta 2006 emesso nei confronti di Finelli Vincenzo Giuseppe, titolare dell’omonima ditta esercente attività di installazione di impianti elettrici.
2. Le riprese traevano origine da un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 innescato dalle incongruità emerse dall’applicazione di studio di settore ai sensi dell’art.62 sexies del d.l. n. 331 del 1993. A differenza del giudice di prime cure, la CTR riteneva legittimo l’accertamento, nell’an e nel quantum, confermando i rilievi.
3. Avverso la decisione di appello propone ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Considerato che:
4. Con il primo motivo – ex art.360 primo comma n.4 c:od. proc. civ. – viene dedotta l’apparenza/carenza assoluta di motivazione espressa dalla CTR con riferimento alle riprese per cui è causa.
Con il secondo motivo, senza individuazione del pertinente paradigma processuale di cui all’ art.360 primo comma cod. proc. civ., viene censurato anche l”‘eccesso di potere”, per aver la CTR compiuto un sindacato di merito a lei precluso, secondo parte ricorrente.
5. I mezzi sono Le censure sono talmente generiche da non individuare neppure le previsioni di legge di cui si assuma la violazione.
Ciò detto, la Corte rammenta che «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.». ( Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 – 02 conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 – 01).
6. I parametri applicati, infine, rappresentando la risultante dell’estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 20 febbraio 2015 n.3415; Cass. 13 luglio 2016 n.14288). La sentenza della CTR ha accertato sia il palese scostamento non giustificato tra la dichiarazione presentata per l’anno di imposta e lo studio di settore applicato, sia la presenza di plurimi elementi ulteriori di riscontro.
7. In particolare, a differenza di quanto ritiene il contribuente, la CTR, dopo aver con precisione individuato il fondamento normativo dell’accertamento, qualificato come analitico induttivo di cui all’art. 39 comma 1 d) del d.P.R. n.600 del 1973 a seguito di incongruità eme se nell’applicazione di studio di settore ex art.62 sexies del d.I. n. 331 del 1993; viene inoltre sintetizzato il fatto alle pagg.1-2 della motivazione, e alle pagg.2-3 il giudice d’appello esprime una chiara e logica ratio decidendi, imperniata sull’antieconomicità della gestione dell’impresa pluriennale (2003, 2004, 2005, 2006) tra cui per l’anno di imposta oggetto di ripresa, ritenendo infine le condizioni di salute del contribuente inidonee a giustificare le incongruità emerse.
8. La motivazione sussiste all’evidenza, non è apparente, è logica e certamente rientra nell’esercizio dei poteri del giudice tributario, perché il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione -merito”. Infatti, esso è diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020, Rv. 658860 – 01).
9. Al contrario, con le censure in disamina si chiede una indebita rivalutazione della prova in termini inammissibili (Cass. 28 novembre 2014 25332), perché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito è preclusa in sede di legittimità.
10. Alla luce di quanto precede il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2021, n. 8327 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 settembre 2019, n. 23891 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2019, n. 28680 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24870 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2314 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9342 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…