Corte di Cassazione, ordinanza n. 19972 depositata il 12 luglio 2023
Cartella di pagamento – Omesso versamento ritenute – Condotta perpetrata per più anni – Sanzioni – Regime
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla H.E. Srl la cartella di pagamento n. 057 2010 0030449718, avente ad oggetto l’omesso versamento di ritenute alla fonte e sanzioni, ed emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 (ric., p. 2).
2. La curatela impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina contestando, per quanto ancora d’interesse, l’omessa applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni, mentre l’Ente impositore riteneva applicabile l’art. 13 del D.Lgs. n. 497 del 1997. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, affermando comunque l’applicabilità del regime di cui all’art. 12 in materia di sanzioni.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione assunta dalla CTP, nella parte relativa alle sanzioni in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. La CTR rigettava l’impugnativa, e pertanto confermava la decisione adottata dai giudici di primo grado.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente. E’ rimasta intimata Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Gerit s.p.a., parte del giudizio di merito.
Ragioni della decisione
1. Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in cui è incorso il giudice dell’appello, perché nei casi “di concorso formale e materiale di violazioni sarà applicabile un’unica sanzione”, ed in particolare la previsione di cui al comma 2 dell’art. 12 può trovare applicazione “qualora si possa configurare … il vincolo della progressione” (ric., p. 5 s.).
2. La ricorrente Agenzia delle Entrate censura la decisione assunta dal giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie, consistente nell’omesso versamento di ritenute regolarmente dichiarate, la disciplina di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, mentre la normativa applicabile è quella dettata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che prevede l’irrogazione di una sanzione separata per ciascuna infrazione commessa.
2.1 La società sostiene invece che, nel caso di specie, non ricorre l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 12, che attiene al concorso formale di violazioni, bensì quella di cui al secondo comma, che disciplina il concorso sostanziale di violazioni in progressione, fermo restando che l’effetto sanzionatorio è il medesimo.
2.2 La CTR ha osservato: “Soggiace alla sanzione colui che, anche in tempi diversi, commette violazioni che pregiudicano la determinazione dell’imponibile e la liquidazione anche periodica del tributo. Il versamento operato è in sostanza un atto con cui si concreta la liquidazione del tributo, per cui la pretesa dell’Ufficio non è condivisibile ed è completamente infondata. L’art. 12 del D.Lgs. 472/97 prevede il cumulo giuridico per le violazioni commesse in diversi periodi d’imposta, per cui le eccezioni e deduzioni dell’Ufficio devono essere rigettate” (sent. CTR, p. III).
2.3 Invero, questa Corte di legittimità ha già avuto più occasioni per esprimere l’orientamento secondo cui “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”, Cass. sez. V, 22.3.2019, n. 8148 (conf. sez. V, 20.1.2017, n. 1540).
3. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, che ha correttamente evidenziato l’erroneità della pronuncia adottata dal giudice dell’appello, deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.