Corte di Cassazione, ordinanza n. 19988 depositata il 12 luglio 2023
natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi – la regola della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto è applicabile alla cartella di pagamento –
Fatti di causa
B.T. ha impugnato l’intimazione di pagamento, notificatagli il 15 dicembre 2014, con la quale Equitalia nord, agente della riscossione, gli ha ingiunto il pagamento di un importo correlato ad una precedente cartella di pagamento.
La CTP di Padova ha accolto il ricorso del professionista, in tal senso valorizzando il contestato difetto di notifica della cartella di pagamento presupposto dell’intimazione, in quanto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in luogo diverso da quello di residenza risultante dalla certificazione storica prodotta dal contribuente.
La CTR del Veneto ha, per converso, accolto l’appello erariale, confermando l’atto impugnato.
Il contribuente affida il proprio ricorso per Cassazione a tre motivi. Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e – in subordine e “solo in via tuzioristica” – all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto l’inammissibilità della contestazione relativa all’illegittimità della notifica solo con memoria illustrativa, anziché con l’originario ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dei motivi proposti con memoria depositata in primo grado, “senza provocare la discussione”, quindi con “inosservanza del principio del contraddittorio”.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 138, 139, 140, 156 c.p.c., 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 8, comma 4, L. n. 890 del 1982, per avere la CTR trascurato di considerare la sussistenza di vizi non sanabili nel procedimento notificatorio della cartella.
I motivi – che per identità di questioni attinte, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati e vanno rigettati.
La CTR ha messo in evidenza la piena ritualità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento, quale atto presupposto dell’intimazione di pagamento. Il valorizzato profilo della regolarità della notifica della cartella assume una rilevanza tranchant rispetto alle ulteriori doglianze agitate dal contribuente, intempestivamente, rispetto al successivo atto di intimazione.
Nella specie, benché il contribuente avesse trasferito a Padova la residenza prima detenuta a Solesino (PD), è stato raggiunto dalla comunicazione di avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale (c.d. CAD). Egli pertanto è stato reso senz’altro edotto dell’atto prodromico all’avviso di intimazione successivamente notificatogli e posto in condizione di conoscere natura e portata della pretesa tributaria e di difendersi rispetto ad essa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l’avviso di accertamento, non osta a che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto previsto per gli atti processuali dagli artt.156 e 160 c.p.c., considerato anche l’espresso richiamo alle norme sulla notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 (Cass. n. 2272 del 2011). A maggior ragione la regola della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto è applicabile alla cartella di pagamento, atto della riscossione avente la duplice natura di comunicazione dell’estratto del ruolo e di intimazione ad adempiere (art.25 comma 2 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), peraltro avente contenuto corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto del processo di esecuzione disciplinati dal codice di rito (Cass. n. 4018 del 2007, che ha ritenuto proprio l’applicabilità della sanatoria ex art.156 c.p.c. alla nullità della notifica della cartella di pagamento).
Escluso, dunque, che si possa discorrere di inesistenza della notificazione, ove anche si volesse ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullità della medesima, quest’ultima – come correttamente affermato dalla C.T.R. – dovrebbe considerarsi comunque sanata ex art. 156 c.p.c. Nella specie, infatti la notificazione ha colto nel segno, di fatto raggiungendo il contribuente, il quale ha sottoscritto la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale.
A fronte di questa ratio decidendi, suscettibile di per sé di sorreggere la decisione, divengono inammissibili per carenza di interesse le altre censure veicolate coi motivi di ricorso il cui ipotetico accoglimento non varrebbe a sterilizzare la declinazione assorbente della ratio anzidetta. Ed infatti, questa Corte ha osservato che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 2108 del 2012).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.