Corte di Cassazione ordinanza n. 20014 del 21 giugno 2022
processo tributario – notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata postale – eccezione in senso “stretto” o “proprio”
Ritenuto in fatto
1. M.V. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l’intimazione di pagamento relativa a sette cartelle emesse su ruoli formati dall’Agenzia delle Entrate.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, annullava quattro delle sette cartelle impugnate.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle entrate – Riscossione e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello, rilevando che l’Ufficio era decaduto dalle difese svolte in appello con riferimento all’esistenza della causa interruttiva della prescrizione, che configurava una eccezione in senso stretto. Nel merito, ritenevano i giudici di seconde cure che non era stata fornita la prova del collegamento tra l’atto interruttivo e le cartelle, non essendo stato prodotto il fermo notificato.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi. Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non hanno svolto attività difensive.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 del d.lvo 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c., per avere la CTR fatto erronea applicazione della disciplina dei <<nova>> in appello.
2. Con il secondo motivo si censura violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., in quanto, contrariamente all’assunto dei giudici di seconde cure, l’onere della dimostrazione dell’avvenuta notifica mediante raccomandata di un atto recettizio è assolto attraverso la produzione in giudizio della documentazione inerente le operazioni notificatorie, laddove è onere del destinatario dimostrare la non ricezione dell’atto, o la non corrispondenza del contenuto della raccomandata con quanto il notificante dichiari di aver
3. Il primo motivo è fondato.
L’art. 57 d.lvo 546/92 dispone che <<nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. ….Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio>>.
Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di questo Collegio, deve ritenersi eccezione in senso “stretto” o “proprio” unicamente “lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale”, non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l’amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un’eccezione avversaria (Cass. ord. 8313/2018 e 14486/13).
In particolare, con specifico riferimento alla rilevabilità delle cause di interruzione della prescrizione, può ritenersi pacifico che quella di interruzione della prescrizione integri un’eccezione in senso lato, così da poter essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. Questa conclusione è stata stabilita da Cass. SSUU n. 15661/2005, ed ha trovato plurime successive conferme (da ultimo, Cass. nn. 13966/2007, 18602/2013, 5208/2015), nel senso che <<poichè nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte, o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico presuppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione>>.
3.1 Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva invalidato la cartella di pagamento ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente con il ricorso introduttivo; l’Agenzia con l’atto di appello ha contestato l’operatività della causa estintiva del credito delle Entrate, essendo intervenuta una causa interruttiva; non proponendo quindi una nuova eccezione, nel senso indicato dalla su riportata
La CTR ha dunque errato nel configurare come eccezione in senso stretto, e quindi assoggettata alla disciplina dei <<nova>> in appello, l’allegazione dell’interruzione della prescrizione.
4. Il secondo motivo è parimenti fondato.
Invero, premesso che si è in presenza di una doppia ratio decidendi, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018). Sicchè sarebbe stato preciso onere del contribuente dedurre e, soprattutto, provare che la raccomandata con avviso di ricevimento notificatagli non contenesse proprio il fermo di cui si discute.
3. In accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR della Campania per l’ulteriore trattazione ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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