Corte di Cassazione ordinanza n. 20014 del 21 giugno 2022 – Deve ritenersi eccezione in senso “stretto” o “proprio” unicamente “lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale”, non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l’amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un’eccezione avversaria