Corte di Cassazione ordinanza n. 20021 del 21 giugno 2022
Silenzio-rifiuto su istanza rimborso imposte versate – Agevolazioni popolazioni colpite dal sisma del 1990
Ritenuto in fatto
1. S.P. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Catania il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso, ex art. 9, comma 17, della l. 289/02, del 90% delle imposte versate negli 1990-1992.
2. La CTP accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello, osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il dedotto ius supervenies non incideva sul diritto al rimborso, operando solo in fase esecutiva e, in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova normativa non trovava applicazione ai giudizi in corso.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente ha resistito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
6. In prossimità della camera di consiglio il controricorrente depositava memoria illustrativa.
Considerato in diritto
1. Con il motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. 190/2014, così come modificato dall’art. 16 octies del d.l. 91/2017, convertito in l. 123/2017, in relazione all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c.; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell’omettere di applicare anche ai giudizi di cognizione la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l’ammontare del rimborso.
1.1 Il motivo è infondato.
Il prospettato jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio, costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990.
I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversie sui provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate operano solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., sul punto e da ultimo, Cass. 14331/2020).
Ancora questa Corte ha avuto modo di precisare che «in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l’art. 16-octies, comma 1, lett. b, della l. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).
1.2 La CTR si è pienamente conformata ai principi giurisprudenziali sopra indicati evidenziando, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale menzionato nella sentenza, che la questione della limitazione delle risorse stanziate non incide sul diritto al rimborso, ma rileva in fase esecutiva.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono i presupposti per una condanna per lite temeraria della ricorrente, non risultando che la stessa abbia agito con dolo o con colpa grave.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
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