Corte di Cassazione ordinanza n. 20030 depositata il 12 luglio 2022
retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità premio di servizio
RILEVATO CHE
1. la Corte d’Appello di Campobasso, sull’impugnazione proposta dall’I.N.P.S. (subentrato ex lege all’INPDAP per effetto del L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso di Z.S., già dipendente dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (oggi ARSIAM), ritenendo che nella base contributiva utile per il computo dell’indennità premio di servizio prevista dalla L. n. 152 del 1968 non fossero da includere i versamenti effettuati dall’ERSAM sul Fondo individuale integrativo di previdenza ai sensi dell’art. 33 della L.R. Molise n. 40/1997;
2. per la cassazione della sentenza Z.S. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso l’INPS.
CONSIDERATO CHE
1. con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 40 del 1977, art. 33, dell’art. 3 del Regolamento del Fondo di previdenza del 16 aprile 1980, approvato con Delib. 11 dicembre 1981, n. 219, del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, comma 1, (conv. con n. 166 del 1991), come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 193, dell’art. 2909 c.c., della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 132, come modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14 septiesdecies convertito con L. n. 168 del 2005, della L. n. 152 del 1968, art. 11, comma 5, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, e censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto natura retributiva agli accantonamenti destinati ad alimentare il Fondo di previdenza di cui al regolamento del 16 aprile 1980 e per avere di conseguenza escluso gli stessi dalla base di calcolo per il computo dell’indennità premio di servizio;
2. il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata ha deciso la controversia in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui «I versamenti effettuati dal datore di lavoro (nella specie, ERSAM – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise) sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell’indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a norma dell’art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, legge , la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, dei soli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.» (Cass. n. 15302/2016 e negli stessi termini fra le tante Cass. n. 30789/2021, Cass. n. 30322/2021, Cass. n. 29634/2021);
3. il principio affermato dalle pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., deve essere qui ribadito perché il ricorso, sostanzialmente sovrapponibile a quelli già esaminati e ritenuti infondati, non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso che, quanto alla natura del Fondo, ha richiamato il principio affermato da Cass. S.U. n. 4684/2015;
4. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti perché il ricorso risulta notificato e depositato in epoca antecedente alle pronunce sopra citate, allorquando era ancora controversa la questione inerente alla natura del Fondo del quale qui si discute;
5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.