Corte di Cassazione ordinanza n. 20030 depositata il 12 luglio 2022 – I versamenti effettuati dal datore di lavoro sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell’indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a norma dell’art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, legge , la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva