Corte di Cassazione ordinanza n. 20035 del 21 giugno 2022 – Anche in tema di delega di firma (e non di funzioni), in base alle generali regole di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, spetta all’Amministrazione finanziaria, in omaggio al principio della cosiddetta <>, fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore