Corte di Cassazione ordinanza n. 20035 del 21 giugno 2022

Delega di firma – Avviso accertamento rideterminazione reddito d’impresa 

Ritenuto in fatto

1. La Malizia Eugenio s.a.s. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza l’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio rideterminava il reddito di impresa per l’anno 2009, con conseguente, recupero a tassazione delle imposte Ires, Irap e Iva.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l’appello sul presupposto della invalidità dell’accertamento, in quanto non sottoscritto dal Direttore provinciale dell’Ufficio e carente di delega in favore del Capo Area firmatario dell’avviso.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

6. In prossimità della camera di consiglio l’Agenzia ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 dPR nr. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; si sostiene che i giudici di seconde cure non abbiano tenuto conto del fatto che l’Agenzia delle Entrate aveva fornito la prova della delega, da intendersi come mera delega di firma e non di funzioni, versando in atti l’ordine di servizio nr. 97. Sostiene, inoltre, la difesa agenziale che ogni sottoscrizione proveniente da funzionari appartenenti all’Ufficio di competenza si presume apposta su delega di firma del dirigente titolare dell’Ufficio, a meno che non venga allegata e dimostrata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

1.1 Il motivo è infondato. 

Corrisponde al vero quanto affermato dall’Agenzia delle entrate in merito al recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale <<La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni -, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa>> (cfr., tra le tante, Cass. nn. 88142019, 23433/2019 e 18675/2020)

Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e d, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

Tuttavia, questo Collegio ha avuto modo di puntualizzare che, anche in tema di delega di firma (e non di funzioni), in base alle generali regole di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, spetta all’Amministrazione finanziaria, in omaggio al principio della cosiddetta <<vicinanza della prova>>, fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore, (cfr. Cass.5200/2018, 11013/2019, 19190/2019, 16844/2020, 20194/2020 e 25029/2021).

1.2 Ciò premesso, dalla ricostruzione in fatto risultante dalla sentenza impugnata, non oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, risulta che l’avviso di accertamento è stato sottoscritto dal Capo Area Imprese, dr.ssa Fabiola Morelli.

Si tratta di funzionario non titolare dell’Ufficio, che agiva in qualità di delegato senza che tale delega risultasse prodotta agli atti processuali.

Né appare idoneo a rivestire efficacia probatoria il mero richiamo nella <<disposizione di servizio nr. 97>> di precedenti ordini di servizio disciplinanti il regime delle deleghe alla sottoscrizione degli atti mai versati in atti.

In quest’ottica, non coglie nel segno la considerazione formulata dall’Agenzia nella memoria illustrativa, atteso che, a fronte della contestazione della contribuente sul piano sia della mancata allegazione della delega all’atto impugnato sia della mancanza dei requisiti in capo al soggetto che aveva sottoscritto l’atto, l’Ufficio avrebbe dovuto depositare l’atto di delega, e non già (cfr. pag. 9 del ricorso) una disposizione di servizio con la quale era stato disciplinato in termini astratti il regime delle deleghe alla sottoscrizione degli atti.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato.

Nulla si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto la contribuente, vittoriosa, non ha svolto attività difensiva.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.