Corte di Cassazione ordinanza n. 20061 del 21 giugno 2022 – La violazione dell’esame di un fatto storico, peraltro preclusa nei casi in cui trova applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si rileva come non sia stato dedotto alcun fatto storico omesso dal giudice di appello, ma solo l’omesso esame di elementi istruttori (il decreto di archiviazione), che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie