Corte di Cassazione ordinanza n. 20062 del 21 giugno 2022 – Ove il contribuente presenti documentazione del tutto inattendibile, ovvero ometta le dichiarazioni fiscali (IVA e imposte dirette), l’Ufficio che proceda all’accertamento nelle forme dell’accertamento induttivo puro può condurre l’accertamento facendo ricorso a presunzioni «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente