Corte di Cassazione sentenza n. 20075 del 22 giugno 2022 – In un contratto integrante una permuta di cosa presente con cosa futura l’effetto traslativo si  verifica,  ex  art.  1472  c.c.,  non  appena la cosa viene ad esistenza; e questo momento si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell’edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori