Corte di Cassazione, ordinanza n. 20078 depositata il 13 luglio 2023

principio di non contestazione – rimborso IVA

Rilevato che:

  • la controversia ha per oggetto il rimborso di un credito iva 2002 ceduto a S.G. dalla ditta F.D. di D.D. con atto del 14 gennaio 2004 e registrato il 19 gennaio 2004, poi chiesto a rimborso nel luglio del 2008, la cui stanza veniva dall’Ufficio prima sospesa per accertamenti in corso di ultimazione e poi archiviata per mancata presentazione della documentazione richiesta;
  • il diniego di rimborso era impugnato dal contribuente; il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
  • appellava l’Ufficio;
  • con la pronuncia qui gravata la CTR ha rigettato l’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria ritenendo, per quanto qui rileva, non posta alcuna contestazione da parte dell’Ufficio in ordine alla sussistenza del credito iva oggetto della cessione essendosi l’Amministrazione limitata a comunicare che il rimborso era “attualmente sospeso per accertamenti in corso di ultimazione”;
  • ricorre a questa Corte l’Agenzia delle entrate con atto affidato a tre motivi di ricorso;
  • S.G. è rimasto intimato in questa sede di legittimità;

Considerato che:

  • il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere illegittimamente la CTR rigettato l’appello sulla pretesa notifica dell’atto di cessione avvenuta nel settembre 2008 oltre che sull’omessa contestazione della sussistenza del credito stesso, in quanto la notifica della diffida di pagamento del 7 luglio 2008 alla quale era allegato l’atto di cessione stipulato il 14 gennaio 2004 non era idonea a far sorgere in capo all’Ufficio l’obbligo di corrispondere al cessionario le somme eventualmente dovute dal cedente difettando requisito di formale notifica all’ufficio;
  • il motivo è fondato;
  • come questa Corte ha già chiarito nella sua giurisprudenza sul punto del tutto costante e consolidata (in argomento si rimanda a Sez. 5, Sentenza n. 5493 del 06/03/2013; quindi anche a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21747 del 27/10/2016) poiché l’art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiede, affinché la cessione di un credito di un privato verso una P.A. sia efficace nei confronti di quest’ultima, che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge, ne deriva che ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla citata norma, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.A. medesima, salva la facoltà di accettazione;
  • nel presente caso, la precedente registrazione della cessione e quindi la mera sua comunicazione all’Ufficio – peraltro quale semplice allegato alla missiva di diffida e messa in mora, notificata ben quattro anni dopo la cessione – non possono costituire forme sovrapponibili, quanto a efficacia che raggiungono nei confronti del cessionario onerato del pagamento del credito – a quella espressamente prevista dalla legge;
  • il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia di appello per violazione dell’art. 115 p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente il giudice dell’appello ritenuto non contestata la pretesa del contribuente riguardo la sussistenza del credito iva oggetto della cessione;
  • il motivo  è  fondato;  va  ricordato  in  diritto  che  (Cass. Sez. 5, Ordinanza 31619 del 06/12/2018) il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità: pertanto, la parte che  lo  deduca  in  sede  di  impugnazione  è  tenuta  ad  indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare;
  • nel presente caso, come si evince dalla trascrizione in ricorso per Cassazione dei motivi di appello proposti dall’ufficio (pagg. da 5 a 7 dell’atto), in realtà l’Amministrazione finanziaria aveva analiticamente contestato la pretesa avversaria quanto alla prova non fornita della sussistenza del credito dal punto di vista sostanziale, sottolineando in particolare con chiarezza come il contribuente avesse per vero prodotto una documentazione che “in realtà non era idonea né a provare i presupposti per la spettanza originaria (in capo al cedente) del rimborso IVA, come quelli previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 63/72, né a provare i presupposti affinché il cessionario potesse (e possa) far valere la cessione del credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria”;
  • ma non solo: l’Ufficio eccepiva anche, a riprova della evidente contestazione del credito nel concreto operata, come anche sotto altro profilo difettassero i presupposti del rimborso “visto che il cedente risulta debitore nei confronti dell’erario di somme pari all’importo complessivo di euro 186.271,31..” e risultando in forza di ciò legittimata l’Amministrazione finanziaria ed effettuare la compensazione del credito ceduto con i suddetti debiti del cedente, quindi senza nulla rimborsare poiché nessun credito vi era, anzi, vi era un corposo debito da parte del contribuente;
  • alla luce dell’accoglimento dei motivi che precedono, il terzo motivo risulta assorbito;

conseguentemente,  la  sentenza  è  cassata  con  rinvio  al  giudice dell’appello per nuovo esame alla luce dei principi sopra illustrati;

p.q.m. 

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.