Corte di Cassazione ordinanza n. 20275 del 23 giugno 2022
INPS – gestione separata – prescrizione – dies a quo – sospensione della prescrizione
Rilevato che:
1. la Corte di appello di Catania ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva dichiarato illegittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. Damiano Motta alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur essendo fondata la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. – per essere doverosa l’iscrizione del professionista alla Gestione separata, con conseguente riforma, sul punto, della sentenza di primo grado, fosse comunque intervenuta la prescrizione quinquennale, in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 6 luglio 2011, in virtù del differimento disposto con il d.P.C.M. del 12 maggio 2011, ed il primo atto interruttivo dell’I.N.P.S. risultava ricevuto solo in data 21 luglio 2011, a termine ormai spirato, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione né configurabile un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto previdenziale può sempre attivare anche per il tramite dell’Agenzia dell’entrate;
3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;
4. l’intimato non ha svolto attività difensiva;
5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, 111, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;
2. il motivo, nei termini prospettati, è inammissibile, per le medesime ragioni evidenziate da ultimo con le ordinanze Cass. Sez. 6-L. 15/02/2022, 4898, e Cass. Sez. 6-L. 21/02/2022, n. 5578, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
3. in particolare, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. Sez. L., 31/10/2018, n. 27950; Cass. 6-L. 18/07/2019, n. 19403; Cass. 6-L. 30/06/2020, n. 13049);
4. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l’operatività della causa (di sospensione) di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567);
5. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all’esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito;
6. l’accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (Sez. 6-L. 15/03/2021, 7254, che richiama anche Cass. Sez. L. 07/03/2019, n. 6677), nella specie, non ritualmente censurato dall’Istituto; il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, e delle successive pronunce conformi, anche a Sezioni semplici;
7. i rilievi dell’I.N.P.S. criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull’erroneo presupposto di un «automatismo […] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6– L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione);
8. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
9. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva dell’intimato;
10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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