Corte di Cassazione ordinanza n. 20473 del 24 giugno 2022
processo tributario – decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
RILEVATO CHE
il Presidente della Sezione Tributaria, con decreto n. 36787/2021, dichiarava estinto il processo in conseguenza della definizione agevolata della controversia da parte della società ricorrente ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, rilevando che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risultava intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, dichiarando conseguentemente estinto il processo ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;
la società ricorrente R.I. S.r.L. ha chiesto la discussione della causa, ai sensi dell’art. 391, comma terzo, c.p.c. rilevando di aver presentato istanza di trattazione della causa ai sensi dell’art. 6 comma 13 D.L. n. 119/2018 cit.
CONSIDERATO CHE
1.1 va premesso che in tema di giudizio di cassazione, per effetto delle novità introdotte nell’art. 380 bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, sull’istanza di fissazione dell’udienza proposta ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c. può essere disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere riservata alla pubblica udienza la decisione delle sole questioni di diritto aventi rilievo nomofilattico (cfr. Cass. n. 2647/2018);
1.2 ciò posto, con decreto presidenziale n. 36787/2021, è stata dichiarata l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 13, dell’art. 6, d.l. 119 del 2018, essendo decorso, senza alcuna iniziativa delle parti, il termine del 31 dicembre 2020 entro il quale le stesse avevano facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza di trattazione (art. 391 c.p.c.);
1.3 le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19980/2014, hanno chiarito che l’art. 391, primo comma, proc. civ. (nel testo sostituito dall’ art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai <<casi di estinzione del processo disposta per legge>>, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare, al che consegue che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
1.4 le Sezioni Unite, nella pronuncia citata, hanno inoltre affermato, per quanto qui d’interesse, che il decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso;
1.5 tale istanza – che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata – va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall’art. 45, comma 19, della legge 18 giugno 2009, 69), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese (cfr. anche Cass. n. 8727/2013);
1.6 la controricorrente, richiamando precedenti istanze, ha tempestivamente reiterato la richiesta di fissazione dell’udienza di trattazione allo scopo di ottenere, con decisione collegiale, la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo presentato domanda di definizione della controversia fiscale, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, nonché provveduto al pagamento dell’importo dovuto;
1.7 ne discende, ad avviso di questa Corte (cfr. in termini Cass. n. 7957/2022), che l’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione pone nel nulla il decreto presidenziale comunicato alle parti e va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2. le spese processuali devono essere compensate, come previsto dal comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, mentre non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese processuali.