Corte di Cassazione ordinanza n. 20877 del 30 giugno 2022
accertamento – presunzione bancarie legali
Rilevato che:
– la contribuente sig.ra Longo ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRPEF, IRAP ed IVA 2004 a seguito di PVC della Gdf di Caltagirone;
– la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la ripresa a tassazione di euro 13.718,55 derivante da fatture per operazioni inesistenti: tal pronuncia era impugnata in appello dall’Ufficio;
– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione;
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria;
Considerato che:
– il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 2 e 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c. e dell’art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. c. per avere la CTR reso motivazione carente nonché errata in quanto ha ritenuto rilevante, poiché emessa sugli stessi fatti, (il che non è) la pronuncia del giudice penale adottata nei confronti della sig.ra Longo;
– il motivo è infondato;
– invero, la erronea valutazione delle risultanze del processo penale, e della rilevanza in questa sede della sentenza di quel giudice, rientra nei poteri di valutazione delle prove che spettano al giudice del merito; poiché parte ricorrente non censura la pronuncia attribuendole, come risulta dalla lettura del motivo, alcuna violazione di legge, la censura nel concreto è diretta a colpire la insufficienza motivazionale ed è quindi inammissibile;
– dal momento che la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
– conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione che qui si eccepisce in ricorso. Nel caso di specie la motivazione resa dalla CTR, pur censurabile alla stregua di quanto di seguito osservato, risponde al c.d. minimo costituzionale, essendo idonea a rivelare la ratio decidendi;
– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 e dell’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 2697 c.c. e seguenti, in relazione tutti all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso l’imponibilità delle operazioni rilevabili dai conti correnti per il fatto che la sig.ra Longo svolgeva attività agricola assoggettata a tassazione su base catastale, quando è evidente che un contribuente può ben svolgere ufficialmente la sola attività agricola ma, nel contempo, anche un’attività commerciale non dichiarata;
– il motivo è fondato;
– invero, questa Corte ha già chiarito che la disposizione speciale di cui all’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986, si configura non già come l’unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale del contribuente coltivatore diretto, che invece ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione dei soli redditi, appunto agrari e dominicali, per i quali le risultanze catastali debbono operare come parametri (Cass. 18711/2016, n. 23497, in motivazione). Non è quindi precluso, in generale, all’Amministrazione l’utilizzo, anche nei confronti del contribuente coltivatore diretto, di forme di accertamento che conseguano alla rilevazione di indici di una capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfettario denunciato. Infatti, costituisce principio consolidato di questa Corte (Cass. n. 7505 del 2003; Cass. n. 6952 del 2006; Cass. n. 10385 del 2009; Cass. n. 9313 del 2010; Cass. n. 3260 del 2019) quello secondo il quale, ai sensi dell’art. 38 dei d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale – determinati in base agli estimi catastali – del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, a norma del sesto coma dell’art. 38, al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate (cfr. Cass. n. 19557 del 2014, in motivazione e anche Cass. n. 34704 del 2019);
– pertanto, neppure può ritenersi esclusa l’ammissibilità del ricorso, nei confronti del coltivatore diretto, alle indagini di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente onere del contribuente di superare la presunzione posta da tali norme, dimostrando l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste una supposta indefettibilità della determinazione forfetaria del reddito del coltivatore diretto, che escluda in via di principio la legittimità della determinazione presuntiva del reddito di impresa, operata sulla base di accertamenti bancari ed inserita nell’ambito di una ricostruzione induttiva del reddito, con la conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, secondo quando prevedono l’art. 32, comma primo, n. 2, P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51, comma primo, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 11268 del 2018, in motivazione). Inoltre, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2 (Cass. 2 luglio 2014, n. 15050; Cass., 20/01/2017, n. 1519; Cass., 16/11/2018, n. 29572; Cass., 09/08/2016, n. 16697; Cass. n. 104 del 2019, in motivazione; in ultimo in termini ancora Cass. 34704/2019);
– pertanto, nel ritenere quindi semplicemente che l’appellata “svolgeva regolare attività agricola”, e quindi valutando bastevole tale deduzione da parte del contribuente, senza valutare le risultanze delle indagini finanziarie legittimamente esperite dall’Ufficio anche nei confronti di un (apparente) imprenditore agricolo, la CTR ha effettivamente commesso errore di diritto;
– in accoglimento quindi del secondo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
accoglie il secondo motivo di ricorso; rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18332 - In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R.…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11722 depositata il 12 aprile 2022 - In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29908 - In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, primo comma, n. 2, del…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28312 depositata il 28 settembre 2022 - In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non è riferibile ai soli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14058 - La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10187 - La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell'art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non è…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…