Corte di Cassazione ordinanza n. 21006 del 1° luglio 2022
prescrizione – mancata impugnazione della cartella di pagamento
RILEVATO CHE
Il ricorrente ha impugnato con ricorso depositato il 2 luglio 2013 la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica dell’anno 2005, per due veicoli, eccependo la decadenza e la prescrizione. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale ha respinto rilevando che il contribuente aveva dichiarato di avere ricevuto gli atti prodromici e pertanto, poiché non aveva impugnato detti atti, l’accertamento è divenuto definitivo e la pretesa è sottoposta al termine di prescrizione ordinario decennale. Rileva quindi che nessuna prescrizione si è verificata poiché gli atti prodromici sono stati notificati rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente; non si sono costituiti gli intimati. La causa è stata trattata all’udienza camerale del 25 maggio 2022.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RILEVATO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art 112 c.p.c. e 25 lett. c) del DPR 602/1963, nonché dell’art. 1 comma 163 della legge 296/2006 con riferimento alle eccezione di decadenza. La parte deduce che effettivamente gli atti prodromici sono stati notificati rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008 e non sono stati impugnati; tuttavia osserva che la cartella è stata notificata il 6 aprile 2013 e cioè oltre il termine di tre anni dal momento in cui i crediti erano divenuti irretrattabili; deduce altresì di avere espressamente proposto questa eccezione di decadenza e che la CTR non si è pronunciata sul punto. Osserva che la decadenza è maturata tanto nel caso in cui il bollo auto sia considerato tributo erariale ex art. 25 tanto nel caso in cui sia considerato tributo locale.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c la violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2946 e 2953 c.c. ed all’art. 5 comma 51 DL 953/1982. Il contribuente deduce che ha errato la CTR a rigettare l’eccezione di prescrizione poiché la definitività del credito erariale non può modificare il termine di prescrizione applicabile a detto tributo che non diviene decennale solo per la mancata impugnazione dell’avviso.
3.- I motivi sono fondati.
Si osserva che il termine triennale di decadenza dell’amministrazione dalla potestà di riscossione dei tributi locali, previsto dall’art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, si applica a tutti i rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore della legge (e cioè al 1° gennaio 2007), per tali dovendosi intendere quelli non ancora esauriti, e cioè – tra gli altri – quelli nei quali la controversia tra contribuente ed erario non era ancora stata definita con accertamento avente efficacia di giudicato (Cass. n. 3188 del 11/02/2013).
Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, affermato che
«il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo ( Cass. Ord. n. 33797 del 19/12/2019).
Nella fattispecie si tratta della riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986; pertanto la decisione della CTR non è conforme al sopra citato principio di diritto, poiché la mancata impugnazione della cartella, pur se rende la pretesa definitiva, non comporta l’applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione per la successiva riscossione, non trattandosi di actio iudicati.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può decidersi nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.
Le spese del giudizio possono essere compensate atteso il sopravvenire solo in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.
Compensa interamente le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 6350 deposita il 2 marzo 2023 - Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29912 - Il diritto alla riscossione di un'imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 maggio 2020, n. 8719 - L'art. 2953 c.c., in tema di prescrizione decennale dell'actio iudicati, si applica solo ai crediti portati da sentenze di condanna passate in giudicato non potendo equipararsi la loro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34078 - Al fine di vagliare la possibilità di fare applicazione del termine di prescrizione previsto per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. nel caso di cartella non opposta, che il credito iscritto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27188 - Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 35363 depositata il 18 dicembre 2023 - La controversia restitutoria, che scaturisca da una decisione già passata in giudicato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, in ragione dell’actio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…