Corte di Cassazione ordinanza n. 21048 del 1° luglio 2022
tasse automobilistiche – noleggio da rimessa – interpretazione della legge
RILEVATO CHE
La Società A.M. S.a.s., titolare di un’attività di locazione di autovetture a terzi senza conducente, ha ricevuto un avviso di accertamento con i quali la Regione Campania contestava l’insufficiente versamento della tassa automobilistica, ritenendo mancante il 50% delle somme dovute a tale titolo dalla società contribuente per l’anno d’imposta 2014/2015, in relazione a otto autovetture di sua proprietà.
La società, nell’impugnare i suddetti avvisi, ne contestava l’illegittimità, affermando di aver già versato gli importi dovuti, in applicazione dell’agevolazione prevista dalla tariffa C di cui all’allegato 3 del D.P.R. n. 39/1953, che prevede il beneficio della riduzione del 50% della tariffa per le fattispecie di “autovetture da noleggio da rimessa”.
Nell’invocare il beneficio, la società ricorrente ritiene si debba prescindere dallo specificare se si tratti di autovettura da noleggio da rimessa con o senza conducente, di contro la Regione Campania ha basato la propria opposizione su questa distinzione, ritenendo applicabile il beneficio della riduzione unicamente alle vetture adibite a noleggio con conducente, rimanendo invece quelle adibite a noleggio senza conducente soggette a tassazione ordinaria.
Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Napoli, che ha ritenuto irrilevante -ai fini dell’applicazione della norma di esenzione invocata dalla ricorrente- la distinzione prospettata dalla Regione tra noleggio di autovetture con o senza conducente.
Avverso la sentenza di primo grado la Regione Campania ha proposto appello, che la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto sul rilievo che l’attività di noleggio a terzi di autovetture senza conducente configura l’attività di «noleggio da rimessa» prevista dalla norma agevolatrice e, pertanto, giustifica l’applicazione della tariffa C prevista dal D.P.R. n. 39/1953.
Avverso tale sentenza la Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo. La Società A.M. S.a.s. si è costituita con controricorso. La causa è stata trattata all’udienza camerale del 25 maggio 2022.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo e unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Regione Campania censura la legittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 14 delle preleggi; alla tariffa C, di cui all’allegato 3 del D.P.R. n. 39/1953; all’art. 85 del Codice della Strada; agli artt. 1, 2 e 3 legge n. 21/1992.
La Regione Campania deduce che il giudice d’appello ha erroneamente interpretato estensivamente il D.P.R. n. 39/1953, che invece costituisce norma di stretta interpretazione, come tutte le norme tributarie in materia di esenzione e di agevolazione fiscale; deduce pertanto la violazione dell’art. 14 delle preleggi, in ragione di una interpretazione incompatibile con la natura delle norme di agevolazione: speciali, eccezionali e, quindi, non interpretabili analogicamente. Secondo la Regione, l’ agevolazione spetta unicamente alle autovetture da noleggio di rimessa con conducente, in ragione della le finalità proprie della norma di agevolazione, ossia quella di rendere il prelievo fiscale più aderente all’effettiva capacità contributiva espressa dal fatto sintomatico di ricchezza e, insieme, di incentivare attività che abbiano rilievo pubblicistico e/o sociale, tale da giustificarne la soggezione ad autorizzazione amministrativa al pari delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza adibite e a scuola guida, legittimate espressamente a beneficiare dell’agevolazione ai sensi della tariffa C dell’allegato 3 del D.P.R. n. 39/1953, nn. 2) e 3).
2.- Il motivo è infondato.
La tariffa C, di cui all’allegato 3 del D.P.R. n. 39/1953, prevede, al punto 1), un’espressa riduzione della tassa automobilistica in misura del 50% per le «autovetture da noleggio di rimessa», nell’ambito della categoria delle «autovetture adibite al trasporto di persone e autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose».
Poiché il beneficio fiscale non è espressamente destinato alla categoria delle autovetture da “noleggio con conducente” occorre verificare se il termine “noleggio da rimessa” indichi solo questa categoria, ovvero abbia una portata più ampia nella quale ricomprendere anche le autovetture da noleggio senza conducente.
Il noleggio ha chiara derivazione dalla locatio rei di origine romanistica, la quale può esplicarsi in più forme, tutte caratterizzate per l’obbligazione fondamentale del conduttore di restituzione della cosa locata, dopo essersene servito per un suo per il tempo prestabilito.
Ed è proprio come «locazione» (della vettura) che l’art. 84 del “Nuovo Codice della Strada” definisce quella senza conducente, mentre è in termini di «trasporto» che viene definito il servizio di noleggio con conducente dall’art. 85 dello stesso d.lgs. n. 285/1992: un contratto, dunque, in cui un soggetto, denominato vettore, si obbliga a fronte di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.), le cui differenziazioni possono essere basate sia sull’oggetto del trasferimento (persone o cose), sia sull’ambiente nel quale il servizio sia prestato.
In questi termini è anche la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha evidenziato che: «In tema di determinazione dei coefficienti di ammortamento, poiché l’attività di noleggio di autovetture senza conducente non integra un contratto di trasporto ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione con i quali il noleggiatore concede l’utilizzo di una cosa mobile all’altra parte verso corrispettivo per un determinato periodo, ad essa non si applica il coefficiente del 30 per cento del costo delle autovetture utilizzate, previsto dalla tabella allegata al d.m. 31 dicembre 1988 per i “Servizi di trasporto persone con autovettura da piazza e da rimessa”- voce “Autovetture in genere (servizio pubblico)”, bensì quello inferiore del 25 per cento indicato dalla voce residuale “Autoveicoli, motoveicoli e simili”» (Cass., sez. V, n. 23145/2017, Rv. 645647-01).
Nel contratto di noleggio ci si obbliga a far godere di un bene e nel caso di specie, di un’autovettura, ad un altro soggetto, che dunque dispone della stessa, utilizzandola direttamente per lo scopo alla quale essa è preordinata. L’ipotesi in cui il godimento dell’autovettura si realizzi tramite l’intervento di un terzo soggetto che la conduca, integra una fattispecie più prossima a quella del contratto di trasporto, il cui oggetto non è solo il generico uso e godimento di un bene, ma anche l’obbligo di un soggetto di trasferire cose o persone da un luogo ad un altro a fronte di un corrispettivo.
Il noleggio in senso proprio, pertanto, sarebbe integrato proprio dalla fattispecie di noleggio senza conducente, come è nel caso di specie, pur se in termini generali può parlarsi di noleggio anche nel caso in cui nel contratto siano previste le prestazioni di un conducente; che il noleggio possa essere svolto con o senza conducente rientra nella fisiologia della fattispecie contrattuale e questo assume rilevanza ai fini della natura pubblicistica o privatistica del regime con cui l’attività viene esercitata, da cui deriva la soggezione o meno all’obbligo di autorizzazione amministrativa; ma, nel caso di specie, non ai fini dell’individuazione del presupposto di agevolazione fiscale, che secondo quanto espressamente previsto dalla tariffa C del D.P.R. n. 39/1953 è unicamente il possesso di una rimessa di autovetture da noleggio.
Pertanto, la categoria del «noleggio da rimessa» cui la suddetta normativa si riferisce non presuppone una implicita selezione delle modalità di esecuzione dell’oggetto del contratto di noleggio di autovettura (con o senza conducente) ma, al contrario, individua come presupposto dell’agevolazione fiscale lo specifico fatto dell’esistenza di uno spazio aperto o chiuso in cui le autovetture da noleggio siano ‘rimesse’ e quindi sia idoneo a custodirle.
In sintesi, il possesso di una rimessa, e cioè di un luogo in cui sono collocate -e all’occorrenza manutenute- le autovetture, e la loro destinazione all’esercizio della attività di noleggio, costituiscono il presupposto necessario e sufficiente per fruire del beneficio fiscale previsto dalla tariffa C, non rilevando a tal fine il fatto che il noleggio avvenga con o senza conducente.
In questi termini si è pronunciata la CTR, che non ha operato una indebita interpretazione estensiva della norma agevolativa, ma ne ha individuato correttamente la portata in regime ordinario, secondo quello che è il significato della lettera della legge con riferimento alla tipologia contrattuale da essa menzionata.
Né soccorrono a fornire una nozione diversa di «noleggio da rimessa» e, dunque, a modificare l’interpretazione fornita dalla CTR della Campania, le norme di cui la parte ricorrente censura la violazione o falsa applicazione: né l’art. 3 della legge n. 21/1992 (che, anche con riguardo al servizio di noleggio con conducente – definito come servizio rivolto «all’utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio»- richiede la necessaria presenza di rimesse o pontili di attracco in cui «deve» avvenire lo stazionamento dei mezzi deputati al noleggio), né l’art. 158 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, che definisce «noleggio di rimessa» anche quello senza conducente.
La tesi della Regione Campania si fonda su un giudizio di valore, tendente ad escludere la rilevanza pubblica o sociale delle attività di noleggio di autovetture da rimessa senza conducente, in nome della ratio legis della norma in esame, che sarebbe -in tesi- quella di incentivare attività che sia pure in forma privata offrono alla collettività un servizio di pubblica utilità. La tesi è inaccettabile perché, anche a non voler rilevare che pure il noleggio di autovetture senza conducente a offre un servizio di pubblica utilità, e che lo stoccaggio in rimessa di autovetture destinate al noleggio esprime la stessa capacità contributiva sia che le stesse vengano offerte al pubblico con o senza conducente, essa si pone in contrasto con i principi generali sulla interpretazione della legge. È infatti fondamentale canone di ermeneutica sancito dell’art. 12 delle preleggi che la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto e principalmente dal punto di vista letterale non potendosi al testo attribuire altro senso se non “quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di essa”; solamente se tale significato non sia già tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione si deve ricorrere al criterio logico (Cass. 12081/2003). Nella specie già in significato letterale della norma, rapportato alle categorie generali del diritto civile contrattuale, esclude la legittimità della distinzione operata dalla Regione.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 500,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentate oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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