Corte di Cassazione ordinanza n. 21202 del 5 luglio 2022
procedimento coattivi – discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria
Considerato che:
A.C. ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 5860 del 2020 della Corte di appello di Roma, esponendo che:
- si era opposto all’intervento svolto dall’Agente per la Riscossione in una procedura esecutiva immobiliare intrapresa sui suoi beni;
- aveva dedotto l’omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti tributari sottesi;
- il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta sospensione e, riassunto il giudizio di pieno merito il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione afferendo a crediti tributari, con spese secondo soccombenza;
- la Corte di appello rigettava il gravame, attesi i limiti previsti dall’art. 57, d.P.R. 602 del 1973, e posto che l’opponente aveva contestato la sussistenza della pretesa erariale per effetto dell’omessa notificazione delle cartelle;
- il giudice di secondo grado compensava anche? le spese legali del grado;
resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione;
Ritenuto che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare la dichiarazione d’incostituzionalità della norma richiamata quale statuita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 114 del 2018, ed avendo proposto opposizione,, la deducente, in ragione della prescrizione quale intervenuta anche successivamente alla notificazione delle cartelle sottese all’intervento dell’Agente della Riscossione;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di motivare la statuita compensazione delle spese processuali;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;
va naturalmente corretta la motivazione nella misura in cui non tiene conto della sentenza n. 114 del 2018 della Consulta;
ciò posto, ed espunto quindi l’erroneo riferimento all’art. 57, d.P.R. n. 602 del 1973 prima dell’intervento additivo del giudice d1 lle leggi, l’esito dello scrutinio non muta;
difatti, come osservato dalla difesa erariale, questa Corte ha chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, e dunque anche nel caso di opposizioni all’intervento dell’amministrazione fiscale nei procedimento coattivi intrapresi da altri creditori, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (Cass., Sez. U., 14/04/2020, n. 7822 e succ. conf.);
nel caso la parte afferma di aver dedotto la prescrizione in uno all’omessa notifica delle cartelle;
aggiunge, nella censura qui in scrutinio, che avrebbe dedotto la prescrizione maturata successivamente alla «asserita» notificazione delle cartelle (pag. 8 del ricorso), costituente a mente di quanto detto il discrimine del riparto di giurisdizione (Cass., Sez. U., 20/07/2021, n. 20693);
ma la parte non dimostra, come necessario ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., di aver svolto nonché coltivato un tale motivo di originaria opposizione (non mutabile: Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6) ovvero quello della prescrizione c.d. “successiva” all’affermata e in tesi verificata valida notifica delle cartelle: motivo specifico e differente da quello della deduzione generale di prescrizione del credito;
le censure davanti a questa Corte fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza testualmente riprodurli nel ricorso così come, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469 e succ. conf.);
ed è stato precisato che anche l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità quando sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è mai dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sicché, ove il ricorrente si riferisca a un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all’atto di gravame in questione, ma deve innanzi tutto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne ragionatamente il contenuto quale affermato (cfr. Cass., 29/09/2017, n. 22880; di recente, conf. Cass., 13/01/2021, n. 342);
per completezza va rimarcato che la parte nel ricorso proposto in questa sede – posto che non rilevano assertivamente le memorie meramente illustrative – affermato di aver svolto «anche» (pag. 8) la domanda di prescrizione c.d. “successiva”, e dunque logicamente in linea subordinata a quella di prescrizione decorsa stante la omessa notifica delle cartelle: questa Corte sul punto ha chiarito che in caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito (Cass., Se:z. U., 23/07/2021, n. 21165: nella specie è stata confermata la sentenza di merito, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione all’esecuzione fondata, oltre che sull’impignorabilità del bene oggetto dell’esecuzione forzata, sull’eccezione di prescrizione di crediti di natura tributaria).
il secondo motivo è infondato;
la Corte di appello ha chiaramente fatto riferimento alla soccombenza reciproca – come anche in tal caso dedotto dall’Avvocatura dello Stato – derivante dalla declinatoria parziale di giurisdizione;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 5.000,00j. oltre a 15% di spese forfettarie e spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24407 - Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22, sentenza n. 1811 depositata il 28 giugno 2022 - Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che…
- Corte di Cassazione ordinanza n . 10268 depositata il 30 marzo 2022 - La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre,…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20540 depositata il 17 luglio 2023 - La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14155 - Relativamente all'assistenza tra Stati dell'Unione europea per la riscossione dei crediti, la controversia appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente ove le contestazioni riguardino…
- Corte di Cassazione sentenza n. 15668 depositata il 11 giugno 2019 - L'esame della questione di giurisdizione, ancorche' pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un contraddittorio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…