Corte di Cassazione ordinanza n. 21325 del 6 luglio 2022 – Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l’inesistenza (o l’esistenza) del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione