Corte di Cassazione ordinanza n. 21332 del 6 luglio 2022
principio di unitarietà dell’accertamento – litisconsorzio necessario – nullità della sentenza
Rilevato
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla A. DI A. M.L. & c. s.a.s. un avviso di accertamento per maggior reddito di impresa per l’anno di imposta 2010, conseguente alla rilevazione, a carico della detta società, di minori costi e minori sopravvenienze passive;
che la contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Alessandria che, con sentenza n. 113/2018, rigettò il ricorso;
che avverso tale decisione l’A. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE propose appello innanzi alla C.T.R. del Piemonte la quale, con sentenza n. 1028/7/19, depositata il 27.9.2019, in riforma della gravata decisione, accolse il gravame;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata l’A. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato
che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione dell’art 111, comma 2, Cost., degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., dell’art 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art 1, comma 2, del medesimo d.lgs. e con l’art 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, per non essere stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società, tali L.A. e B.M., destinatari entrambi di avviso di accertamento rispettivamente T7J011BO2337 /2015 e T7J011B02339/2015;
che il motivo è manifestamente fondato;
che è noto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (Cass., Sez. 5, 11.4.2011, n. 8166, Rv. 617608-01);
che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 1, quartultimo cpv.) emerge che il maggior reddito ascritto alla società fu altresì imputato, per trasparenza, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ai soci L.A. e B.M., con conseguente automatico ribaltamento sugli stessi, pro quota e per previsione normativa, del maggior reddito societario;
che, nella specie, non è dunque revocabile in dubbio l’unitarietà dell’accertamento nei confronti di società e soci, con la conseguente necessità che costoro prendessero parte, ab avo, all’odierno giudizio, dovendosi – in virtù di quanto supra evidenziato – fin dal primo grado di lite disporre, nei loro confronti, l’integrazione del contraddittorio (arg. da Cass., Sez. 5, 31.3.2021, n. 8882, Rv. 661029-01);
che quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente (a) declaratoria di nullità dell’intero giudizio per effetto della non integrità del contraddittorio sin dal primo grado di lite, (b) cassazione della sentenza impugnata e (c) rinvio della causa alla C.T.P. di Alessandria, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte cassa la decisione impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia, per l’integrazione del contradittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, innanzi alla C.T.P. di Alessandria, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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