Corte di Cassazione ordinanza n. 21332 del 6 luglio 2022 – Il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società e la  violazione  delle  norme  sul litisconsorzio necessario comporta l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.