Corte di Cassazione ordinanza n. 21363 del 6 luglio 2022
revocazione
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
le parti contribuenti proponevano separati ricorsi avverso un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativa all’anno di imposta 2014 in relazione ad un atto di cessione di ramo d’azienda. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso delle parti contribuenti rideterminando l’imposta;
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello rilevando la correttezza della tassazione applicata nel provvedimento impositivo. Le parti contribuenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto le società contribuenti avevano affermato di avere aderito ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 alla definizione agevolata relativa al suddetto avviso di rettifica e liquidazione e, a tal fine, depositavano le relative istanze con allegate la ricevuta di accettazione e consegna e quietanze di pagamento delle rate relative all’importo dovuto.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre Elettrolazio s.p.a. si costituiva con controricorso e l’Agenzia delle entrate Riscossione non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, per avere la sentenza impugnata dichiarato l’estinzione del giudizio, pur a fronte del mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata, avente in realtà ad oggetto un contenzioso diverso da quello di cui trattasi in quanto con la domanda di definizione agevolata depositata in atti è indicato, quale provvedimento di cui si chiede la definizione, l’avviso di liquidazione 2016/ORA00002 e il giudizio pendente è il procedimento della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli RG 17808 del 2016, mentre nel presente giudizio la società Solewatt impugnava invece l’avviso n. 20141T022117000, con contenzioso incardinato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli RG 17524 del 2016 e la società Elettrolazio impugnava il medesimo avviso con contenzioso incardinato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli RG 17522 del 2016.
Il motivo di impugnazione è inammissibile.
Nel caso di specie, infatti, la parte ricorrente avrebbe dovuto presentare una istanza per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e non un ricorso per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, nel dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, doveva infatti essere impugnata attraverso il mezzo della revocazione. Infatti, una sentenza può essere impugnata ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. se, come nel caso di specie, tale sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Secondo questa Corte, infatti:
l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (Cass. n. 4893 del 2016);
in tema d’impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. n. 20013 del 2020).
La parte ricorrente ha dunque erroneamente adito questa Corte ritenendo che la sentenza di appello avesse commesso una violazione di legge o falsamente applicato l’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, ma in realtà la Commissione Tributaria Regionale della Campania non ha applicato male tale norma né ne ha travisato il senso ma ha commesso un errore di fatto che si è esplicitato nel ritenere esistente il presupposto di fatto per l’applicazione della suddetta norma (consistente nel perfezionamento della procedura di definizione agevolata) che non può essere oggetto di ricorso presso la Corte di Cassazione ex art. 360 cod. proc. civ.
Pertanto, poiché l’unico motivo di impugnazione è inammissibile, perde di rilievo l’eccezione di inammissibilità contenuta nel controricorso; le spese seguono la soccombenza.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida, a favore della parte costituita, in euro 5.600,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.