Corte di Cassazione ordinanza n. 21509 del 7 luglio 2022

giudicato tributario – efficacia espansiva

Premesso che:

1. con sentenza della CTR della Lombardia n.4928 del 2019, definitiva dal 14 settembre 2020, veniva annullato, su ricorso della società semplice C. di S.R. e , l’avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale dall’Agenzia delle Entrate notificato alla società semplice nonché a S.R., in relazione alle formalità relative ad un atto di trasferimento in Italia della sede della società di diritto svizzero C. S.A. con contestuali sottoposizione alla legge italiana, mutamento dello statuto e del nome della società, divenuta C. di S.R. e C., soc. semplice;

2. l’avviso veniva annullato perché emesso a seguito della riqualificazione dell’atto suddetto -illegittimamente opera in violazione dell’art. 20 del d.P.R.131/86 in base ad elementi estrinseci- come atto costitutivo di una nuova società italiana con conferimento di beni da parte della socia S.R.;

3. durante il procedimento instaurato dalla società semplice C. di S.R. e , l’Agenzia delle Entrate notificava a S.R. la cartella n.068201800157456 per il pagamento delle somme portate nell’avviso di liquidazione, oltre sanzioni, interessi e spese;

4. S.R. impugnava la cartella davanti alla CTP di Milano sostenendo che l’avviso di liquidazione sotteso alla cartella era stato emesso nei suoi confronti solo per effetto dell’illegittima riqualificazione dell’atto societario sottoposto a registrazione e doveva essere considerato nullo. La CTP rigettava il ricorso ritenendo non rientrasse nella propria “competenza valutare l’eventuale illegittimità di un avviso di liquidazione regolarmente notificato”;

5. S.R. proponeva appello ribadendo quanto sostenuto in primo grado;

6. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia rigettava l’appello sul motivo già posto a base della decisione appellata;

7. S.R. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR;

8. l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione” tardiva;

considerato che:

1. con il primo    motivo di ricorso  viene   lamentata    la “violazione o  falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. 131/86 per errata individuazione dei soggetti debitori di imposta a seguito di illegittima riqualificazione dell’atto sottoposto a tassazione dal quale è dipesa l’emissione della cartella esattoriale”. La ricorrente lamenta che la CTR abbia errato nel non qualificare il vizio dell’avviso come determinativo di radicale nullità dell’atto e quindi nel ritenere quel vizio non deducibile anche con l’impugnazione della cartella e da ultimo nel non annullare la cartella in quanto basata su atto nullo;

2. con il secondo motivo di ricorso viene sollevata, sotto la rubrica di “violazione o falsa applicazione degli 2909 c.p.c. e 324 c.p.c.”, l’eccezione di giudicato esterno formatosi sulla sentenza emessa dalla CTR della Lombardia con n.4928/18 in causa tra la società C. e l’Agenzia delle Entrate, di annullamento dell’avviso sotteso alla cartella esattoriale impugnata de qua;

3. il secondo motivo di ricorso è fondato. 

E’ stato affermato che: “In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all’annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento” (Cass. Sez. 5-, ordinanza n.3204 del 09/02/2018).

E’ stato altresì precisato che: Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale(Cass. ordinanza 18154 del 5 luglio 2019).

Nel caso di specie è indubbio che le quattro condizioni sussistano: la sentenza di annullamento dell’avviso di liquidazione sotteso alla cartella impugnata dalla ricorrente, resa dalla CTR della Lombardia con n.4928/2019 in favore della società Camia, obbligata in solido con la ricorrente al pagamento delle somme portate nell’avviso, è passata in giudicato il 14 settembre 2020 (v. copia autentica della sentenza  suddetta,  con attestazione di passaggio in giudicato, allegato n.2 al ricorso per cassazione); non si è già formato un giudicato tra la ricorrente e il creditore riguardo all’avviso di liquidazione. Quest’ultimo non è stato dalla ricorrente neppure impugnato; l’eccezione di giudicato è stata tempestivamente sollevata con il ricorso per cassazione. L’eccezione   non avrebbe potuto  essere sollevata nel giudizio esitato nella sentenza impugnata resa il 18 febbraio 2020; il giudicato non è fondato su  ragioni  personali della società C. bensì sulla oggettiva illegittimità dell’avviso per violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/86.

La ricorrente può quindi avvalersi del giudicato favorevole per opporsi alla pretesa di pagamento avanzata con la cartella il cui presupposto è venuto meno;

4. il motivo in esame deve essere accolto e, restando il primo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere ed è pertanto possibile decidere la causa nel merito (art.384 c.p.c.) con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente;

6. le spese sono compensate in ragione della sopravvenienza della decisione sull’avviso di liquidazione;

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese.