Corte di Cassazione ordinanza n. 21540 depositata il 7 luglio 2022

vizio di omessa o apparente motivazione – motivazione perplessa e incomprensibile

RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 2129/23/18, depositata in data 2 luglio 2018, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. distaccata di Lecce, rigettava l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed accoglieva l’appello incidentale proposto dalla contribuente, avverso la sentenza n. 3191/3/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento che conseguiva al mancato pagamento del contributo unificato relativo ai motivi aggiunti presentati in riferimento ad un ricorso proposto innanzi al TAR Lecce;

3. la CTP, pur ritenendo legittima la pretesa impositiva, aveva accolto parzialmente il ricorso annullando le sanzioni; la CTR, rigettato l’appello principale sulle sanzioni, aveva accolto l’appello incidentale della contribuente sul presupposto che con i motivi aggiunti la parte non avesse proposto domande nuove, ampliando l’oggetto della controversia, ma si fosse limitata a riproporre al TAR il ricorso già proposto innanzi al Giudice di pace a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione;

4. avverso la sentenza di appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva ricorso per cassazione, notificato il 7 febbraio 2018, affidato a due motivi; entrambe le parti convenute restavano intimate. 

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di ricorso, la ricorrente eccepiva la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, 4 c.p.c., rilevando che con una motivazione del tutto inconferente la CTR aveva riferito la proposizione dei motivi aggiunti alla riassunzione innanzi alla CTP del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, inizialmente proposto innanzi al Giudice di pace, laddove la pretesa impositiva aveva ad oggetto il contributo unificato dovuto per i motivi aggiunti proposti innanzi al TAR Lecce, nel corso del giudizio RG n. 2002/2010, per impugnare un atto diverso da quello originario;

2. con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, eccepiva la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, comma 2, 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., rilevando che la CTR si era pronunciata su questione diversa da quella oggetto della materia del contendere.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato. 

1.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errar in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 30 giugno 2020 13248; Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; n. 27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n. 9105; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora C21ss. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del ‘.007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

Si è così precisato che “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito -ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, (Vedi Cass. n. 9105 del 2017; n. 20921 del 2019) ed ancora che ”La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.” (Vedi Cass. 13248 del 2020).

1.2 Si è anche chiarito a che “In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, s1econdo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.” ( Vedi Cass. n. 22598 del 2018).

2. Nel caso di specie, il giudice di appello, dopo aver correttamente individuato la giurisprudenza unionale attinente al caso oggetto di causa, ne ha effettuato una contraddittoria applicazione alla fattispecie concreta, e motivato l’accoglimento dell’appello incidentale facendo dapprima riferimento alla “semplice riproposizione al TAR del ricorso già proposto al Giudice di pace, evidentemente accompagnato dalle memorie giustificative” e poi alla circostanza che “il ricorso con i motivi aggiunti viene proposto solo a seguito della sentenza del 22-12-12, con la quale il Giudice di pace aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale”.

2.1 Ebbene, il confuso e. contraddittorio collegamento con la vicenda specifica sottoposta al suo esame, che aveva in realtà ad oggetto un contributo unificato richiesto per i motivi aggiunti proposti nel corso di un giudizio pendente innanzi al TAR – laddove il ricorso al Giudice di pace era stato proposto avverso la cartella di pagamento che aveva già ad oggetto la pretesa impositiva relativa al contributo omesso, sicché, a seguito del corretto diniego di giurisdizione, tale ricorso era stato riassunto non dinanzi al TAR, bensì dinanzi alla CTP, portando all’emissione della sentenza impugnata – non consente di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione, in quanto privo di un seppure minimo richiamo all’oggetto della pretesa impositiva, rendendo la suddetta motivazione, oltre che contraddittoria, sostanzialmente inesistente.

2.2 Si è, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, contraddittorio nei riferimenti dapprima a memorie relative ad un ricorso riproposto al TAR dopo la pronuncia del Giudice di pace, poi a motivi aggiunti al ricorso in riassunzione alla CTP, sempre dopo la pronuncia del Giudice di pace, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

2.3 Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Puglia, sez. distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame, anche per le spese, alla CTR della Puglia, sez. distaccata di Lecce, in diversa composizione.