Corte di Cassazione ordinanza n. 21611 depositata il 7 luglio 2022

motivi di appello – processo tributario- specificità motivi di appello – con la statuizione di inammissibilità dell’appello, si è spogliata della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia

RITENUTO CHE

1. La vicenda trae origine da un accertamento sintetico, emesso nei confronti di Luciano Raggi, ai sensi dell’art. 38, commi 4,5,6, del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, per l’annualità 2006, con il quale venivano accertati maggiori redditi (per euro 181.940,00) a fronte di quelli dichiarati dal contribuente (euro 19.548,00).

2. La Commissione tributaria provinciale di Latina accolse parzialmente il ricorso del contribuente riconoscendo, a giustificazione degli incrementi patrimoniali effettuati dal contribuente, anche la disponibilità finanziaria del coniuge.

3. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto l’eccezione preliminare dell’Ufficio di inammissibilità dei motivi di appello proposto dal contribuente Luciano Raggi, ritenendo che «[…] il contribuente non muove alcuna censura della sentenza impugnata ma insiste sul fatto che il totale dei redditi dichiarati fa presumere la disponibilità per gli investimenti finanziari effettuati […]». Dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello, la CTR ha esaminato il merito della controversia ed hanno confermato la decisione dei primi giudici sulla base della seguente motivazione: «In primo luogo si osserva che il legislatore con l’articolo 38, comma 5, n. 600 del 1973 ha introdotto un limite temporale per la presunzione legale ed in effetti anche la stessa amministrazione non può intervenire in rettifica delle annualità anteriori al quinquennio; in secondo luogo si osserva che tali investimenti […] non possono essere stati realizzati con l’apporto dei redditi conseguiti dal coniuge convivente signora d’Arienzo Palmina che per l’intero decennio 1997-2007 dichiara un reddito lordo di euro 482.002,00 e contemporaneamente ha effettuato investimenti per euro 539.338,00. Va rilevato, infine, che i primi giudici hanno accolto parzialmente il ricorso indicando di tener conto dei redditi dichiarati dal coniuge nei limiti esposti in motivazione: cioè al netto degli investimenti personali effettuati dal coniuge nel corso degli anni. Questo collegio riconosce che esiste un evidente squilibrio tra il reddito del patrimonio acquisito, alla luce di quanto sopra intende confermare la sentenza nella sua interezza, visto la non opposizione alla stessa da parte dell’Ufficio».

4. Luciano Raggi ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi; a ridosso dell’udienza ha presentato memoria

5. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

0. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’intimato Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La chiamata ministeriale in cassazione è,  dunque, inammissibile e il ricorso del contribuente va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia  delle  entrate,  che  è  la  sola a essere legittimata ad causam e che si è costituita con rituale controricorso (Cass., 5, n. 8177 del 2011 e n. 27452 del 2008).

1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 53 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546 per aver la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, nonostante il gravame recasse un’esposizione chiara ed univoca «[…] anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice, sia delle regioni della doglianza ed incentrando l’attenzione dei giudici aditi sull’erroneità della sentenza impugnata per mancata considerazione delle disponibilità finanziarie accumulate negli anni dalla famiglia Raggi; disponibilità atte a sorreggere gli investimenti patrimoniali.». Deduce, altresì, che la chiarezza espositiva dei motivi di appello è confermata dalla stessa sentenza della CTR, la quale, nella premessa in fatto della sua motivazione ha avuto cura di riepilogare i motivi di appello esposti dal contribuente con le richieste di riforma della sentenza impugnata.

1.2 Con il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in violazione dell’articolo 156, comma 2, cod. civ., in punto di illogicità emergente tra la motivazione, che dichiara l’inammissibilità dell’appello, e il dispositivo che, invece, statuisce sul rigetto del gravame.

1.3 Con il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per aver i giudici di appello erroneamente pronunziato sul merito della controversa nonostante la preliminare ed assorbente pronuncia di inammissibilità del gravame.

1.4 Con il quarto motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata sotto il profilo di violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 2697 cod. , 210 e 213 cod. proc. civ., 38 d.P.R. 29/09/1973 n. 600, 112 cod. proc. civ., nella parte in cui è stata affermata l’insufficienza delle disponibilità finanziarie accumulate negli anni da parte di egli contribuente e del proprio coniuge convivente, nonostante dalla documentazione prodotta risultasse provata la disponibilità di redditi accumulati negli anni precedenti per affrontare le spese degli incrementi patrimoniali.

2. I motivi di ricorso si esaminano congiuntamente per evidente connessione di censure.

2.1 In base ai principi consolidati di questa Corte non v’è dubbio che la Commissione tributaria regionale, con la statuizione di inammissibilità dell’appello, si è spogliata della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia affrontando le ragioni di merito relative agli incrementi patrimoniali e alle disponibilità finanziarie per effettuarli ad abudantiam. La prima conseguenza che ne discende è che «[…] è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata» (cfr. Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840; conf., ex plurimis, v. cass., Sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30393; Cass., Sez. 1, 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155).

2.2 Calando tali principi nella fattispecie in esame risulta inammissibile, per carenza di interesse, il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata, sotto il profilo di violazione di legge (artt. 2697 cod. civ., 210 e 213 cod. proc. civ., 38 P.R. n. 600 del 1973, 112 cod. proc. civ.) con riguardo alla statuizione meritale ivi contenuta riguardante la ritenuta insufficienza delle disponibilità finanziarie accumulate negli anni da parte di egli contribuente e del proprio coniuge convivente.

3. I primi tre motivi di ricorso sono invece ammissibili in quanto riguardano la statuizione di inammissibilità dell’appello.

3.1 La consultazione dell’atto di appello allegato nel fascicolo del contribuente appellante (consultazione consentita a questa Corte trattandosi per l’esame del vizio denunciato inerente ad attività processuali), consente di ritenere fondate le doglianze del contribuente in punto di specificità dei motivi di appello.

3.2 Ed invero, è principio assolutamente pacifico che «[…] il rispetto dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi soltanto una esposizione chiara e senza incertezze, anche se sommaria, dell’ambito della contestazione che consenta al giudice di cogliere i punti della controversia su cui è domandato il suo riesame» (v., in parte motiva, § 2, Cass., Sez. 5, 21/01/2009, n. 1465 che richiama, Cass., Sez. 5, 19/01/2007 n. 1224). In tal guisa è stato specificato che è irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (cfr., , Sez. 5, 19/01/2007, n. 1224; Cass., Sez. 5, 31/03/2011, n. 739; Cass., Sez. 5, 21/11/2019, n. 30341). E’ stato soggiunto, che «la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere  il  riesame  della  causa  nel  merito».  (Cass.,  Sez. 6- 5, 22/01/2016, n. 1200; id. Cass., Sez. 6-5, 23/11/2018, n. 30525; Cass., Sez. 5, 19/12/2018, n. 32838).

Più specificamente ed in un caso analogo, è stato precisato che «la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni  di  impugnazione  del  provvedimento  impositivo  in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass., Sez. 6-5, 22/01/2016, n. 1200).

3.3 Nella specie, l’atto di appello risulta specificamente argomentato proprio per quella parte della sentenza di primo grado che aveva visto soccombente il contribuente, ovvero, sulle risorse volte a sostenere gli incrementi patrimoniali per l’anno in contestazione. Già alla prima pagina dell’appello, nell’incipit dell’enunciazione dei motivi, il contribuente, nel richiamare la tabella illustrativa allegata al ricorso originario («Con ricorso 2544/11 depositato il 10/11/2011 corredato della tabella illustrativa che dimostra la disponibilità del ricorrente del suo nucleo familiare […]»), indica le disponibilità finanziarie sue e del suo nucleo familiare assumendo essere superiori agli investimenti finanziari effettuati e richiama la documentazione prodotta per vincere la presunzione posta a favore dell’Ufficio («idonea documentazione regolarmente presentata e non contestata dalla parte»). Inoltre, le conclusioni dell’appello sono chiaramente formulate nel senso della riforma della sentenza impugnata in relazione alle dimostrate disponibilità finanziare (v. pag. 2 dell’atto di appello: «Chiede, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del presente appello perché i redditi dichiarati sono la dimostrazione della disponibilità finanziaria richiesta dal legislatore; […]». D’altro canto, anche i giudici d’appello, hanno ben evidenziato, nella parte espositiva della sentenza qui impugnata, che il contribuente «[…] proponeva appello avverso tale sentenza ritenendo che con il ricorso introduttivo avesse dimostrato ampiamente che le sue disponibilità sommate alla disponibilità del  suo  nucleo  familiare  parentesi  coniuge  fossero superiori agli investimenti finanziari effettuati […]», così dimostrando di aver ben colto le ragioni essenziali della contestazione sulle quali era stato domandato il riesame, tanto da rendere, seppur ad abudantiam, una decisione sul punto.

3.4 A fronte della piana esposizione delle ragioni dell’atto di appello e della chiara individuazione delle sue contestazioni (devolutum), appare, invero, poco significativa la circostanza ritenuta invece dirimente dai secondi giudici – che l’impugnazione non si sia riferita a specifiche statuizioni della sentenza di prime cure.

4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché proceda all’esame del merito della controversia, nonché provveda in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. Latina. in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’intimato Ministero dell’economia e delle finanze.