Corte di Cassazione ordinanza n. 21710 depositata l’ 8 luglio 2022
la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 – in materia tributaria trova applicazione l’art. 1310, comma 1, c.c. – coobbligato e sospensione dei termini per impugnare – in tema di riscossione dei diritti doganali, nell’ipotesi di condebitori solidali la “proroga” del termine triennale di prescrizione ed termine di decadenza per la revisione dell’accertamento sono prorogati quando si configuri un fatto perseguibile penalmente
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente A.D. avverso un avviso di accertamento relativo a IVA per l’anno d’imposta 2012 emanato a suo carico, in qualità di amministratore di fatto della cooperativa Log. Servizi in liquidazione nonché a carico della predetta cooperativa e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’A.D. in quanto l’avviso di accertamento gli è stato notificato il 4 gennaio 2018 mentre il suo ricorso è stato presentato solo in data 16 maggio 2018, ossia ben oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione né vale l’osservazione della proroga del termine per la richiesta di accertamento con adesione che non si estende alla posizione personale dell’A.D. che, tra l’altro, non ha formulato alcuna richiesta in tal senso.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto non applicabile al coobbligato la sospensione dei termini per impugnare in quanto, secondo l’art. 12 cit., la presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per l’impugnazione.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo l’art. 12 del d.lgs. 9 giugno 1997, n. 218:
«1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui a/l’articolo 11, il contribuente, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che abbia richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire.
4. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di cui al comma 1 perde efficacia».
Secondo questa Corte, inoltre:
in tema di riscossione dei diritti doganali, nell’ipotesi di condebitori solidali – come prevista, a norma dell’art. 201, comma 3, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), tra il dichiarante in nome proprio e il soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione – mentre la “proroga” del termine triennale di prescrizione, ex artt. 221 del cit. reg. e 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, così come del termine di decadenza per la revisione dell’accertamento, di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, opera allorquando si configuri un fatto perseguibile penalmente, indipendentemente dalle persone cui il fatto venga imputato in sede penale e dall’esito del relativo giudizio, purché la “notitia criminis” sia stata comunicata nel corso di detto termine dalla contabilizzazione o dall’esigibilità dell’obbligazione doganale, con riguardo sia al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali che a quello di decadenza per la revisione dell’accertamento “prorogati” fino ai tre anni successivi alla data di irrevocabilità della decisione penale si riespandono i principi generali di cui all’art. 1310, comma 1, c.c., con la conseguenza che gli atti “interruttivi” della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori (Cass. n. 22748 del 2019);
la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (Cass. n. 2545 del 2018);
nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi ex art. 17 della I. n. 114 del 1977, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce dell’Amministrazione finanziaria qualsiasi anche nei decadenza confronti della moglie co-dichiarante; allo stesso modo, la pendenza del processo tra l’Amministrazione finanziaria ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine – di decadenza come di prescrizione – riguardo alla stessa moglie co dichiarante, trattandosi di un condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio, sicché trovano applicazione gli ordinari principi codicistici in tema di obbligazione solidale di cui agli artt. 1310, comma 1, e 2495 c.c. (Cass. n. 1463 del 2016).
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale – dichiarando inammissibile l’appello dell’A.D. in quanto l’avviso di accertamento gli è stato notificato il 4 gennaio 2018 mentre il suo ricorso è stato presentato solo in data 16 maggio 2018, ossia ben oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione né vale l’osservazione della proroga del termine per la richiesta di accertamento con adesione che non si estende alla posizione personale dell’A.D. che, tra l’altro, non ha formulato alcuna richiesta in tal senso – non si è attenuta al principio espresso dal comma 2 del suddetto art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 (e conformemente del resto al principio generale di cui all’art. 1310 cod. civ. secondo cui gli atti “interruttivi” della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori) in quanto, qualora avesse riconosciuto anche al coobbligato A.D. la sospensione dei termini per l’impugnazione per un periodo di novanta giorni, avrebbe dovuto considerare il ricorso tempestivo, perché tale termine di novanta giorni, aggiungendosi al termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione, avrebbe prolungato il termine per proporre il ricorso in maniera tale che, considerando che la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta il 4 gennaio 2018, il ricorso depositato il 16 maggio 2018 avrebbe dovuto essere considerato tempestivo.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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