Corte di Cassazione ordinanza n. 21808 depositata l’ 11 luglio 2022 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo l’1 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia “ex nunc”