Corte di Cassazione ordinanza n. 21948 depositata l’ 11 luglio 2022
legittimazione attiva – notificazione del ricorso per cassazione – omesso esame di un fatto storico
RILEVATO CHE
1. Il contribuente M.C. ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a termini degli artt. 36-bis P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per omesso versamento IRPEF, addizionali, IRAP e IVA relative alla dichiarazione del periodo di imposta 1998, deducendo la nullità della notificazione della cartella e la decadenza dal potere di riscossione.
2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso, rilevando come la cartella fosse stata conosciuta dal contribuente in data 17 dicembre 2009, così accogliendo l’eccezione di decadenza per decorso del termine perentorio previsto dalla l. 31 luglio 2005, n. 156.
3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 11 giugno 2013, ha rigettato l’appello del concessionario della riscossione. Il giudice di appello ha accertato che la cartella era stata notificata in data 7 marzo 2008 e, pertanto, tardivamente, laddove la stessa si sarebbe dovuta notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa ai tributi oggetto della cartella. Il giudice di appello ha, poi, rilevato che la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il giorno 5 del mese successivo a quello della declaratoria di esecutività del ruolo, avvenuta in data 28 dicembre 2001.
4. Propone ricorso per cassazione il concessionario della riscossione, affidato a due motivi, al quale ha fatto seguito una nota di deposito documenti; il contribuente intimato non si è costituito; l’ente impositore si è costituito ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO CHE
1.1 Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. , omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla irritualità della notifica della cartella, circostanza oggetto di decisione da parte del giudice di prossimità. Osserva parte ricorrente come il giudice di primo grado avesse rilevato l’omesso invio della raccomandata con avviso di ricevimento, stante la notificazione della cartella a persona diversa dal destinatario, laddove la disciplina applicabile nel caso di specie non avrebbe richiesto – ad avviso del ricorrente – l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, bensì una mera raccomandata informativa. Tale circostanza in fatto, ad avviso del ricorrente, risulterebbe decisiva ai fini del giudizio di valida notificazione della cartella in data 7 marzo 2009 e della conseguente tardiva notificazione del ricorso da parte del contribuente rispetto a tale data, con conseguente inammissibilità dello stesso.
1.2 Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 56 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché errore nel procedimento. Deduce parte ricorrente che il giudice di appello ha rigettato l’appello sulla base di un diverso iter motivazionale rispetto al giudice di primo grado – il quale aveva accolto l’eccezione di decadenza dal potere di riscossione per effetto della conoscenza della cartella in data 17 dicembre 2009 e, quindi, dopo il termine decadenziale di cui alla l. 156/2006 – fondato sull’accoglimento dell’eccezione di decadenza dal potere di riscossione. Osserva, sul punto, il ricorrente che il giudice del gravame avrebbe dovuto limitarsi a esaminare il contenuto dell’atto di appello dell’odierna ricorrente, pronunciandosi sull’inammissibilità del ricorso introduttivo in assenza di riproposizione di domande da parte del contribuente, rimasto contumace in appello.
2. Va rilevata preliminarmente la legittimazione attiva dell’originario concessionario della riscossione, il quale deve ritenersi tutt’ora parte in causa, per mezzo del suo difensore, per effetto del principio della perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), per cui l’estinzione dell’originaria società concessionaria (Equitalia) e l’automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. V, 3 febbraio 2022, n. 3312).
3. Va ulteriormente rilevata la corretta incardinazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato, come risultante dal deposito di documenti operato da parte ricorrente con la nota menzionata in narrativa. La notificazione del ricorso per cassazione, pur essendo stata omessa nei confronti del contribuente (essendo quest’ultimo risultato irreperibile presso il domicilio risultante dalla sentenza impugnata), è stata eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale l’ultrattività dell’elezione di domicilio ex art. 17, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comporta la validità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il precedente domiciliatario, ancorché la parte non si fosse costituita nel giudizio di appello (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).
4. Il primo motivo è inammissibile in quanto – in disparte dall’omessa trascrizione degli atti relativi alla notificazione della cartella impugnata, dai quali sarebbero evincibili le circostanze dedotte dal ricorrente (con particolare riferimento alle forme e alle modalità della notificazione della cartella) – il motivo non è incentrato su una circostanza in fatto ma su una circostanza in punto di diritto. Il ricorrente si duole, difatti, dell’omessa considerazione della circostanza secondo cui la notificazione dell’atto impositivo impugnato sarebbe avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario con raccomandata semplice e non con raccomandata a/r, in quanto il procedimento notificatorio adottato nel caso di specie non avrebbe imposto quest’ultima forma. Tale circostanza apparirebbe fondamentale ai fini dell’accertamento della ritualità della notificazione e della conseguente tardività della introduzione del ricorso introduttivo del contribuente. Tuttavia, il ricorrente non si duole dell’omesso esame di un fatto storico ma di una argomentazione difensiva (la validità della notificazione avvenuta con comunicazione tramite raccomandata semplice), laddove il vizio invocato attiene all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, nel cui paradigma non sono inquadrabili questioni ed argomentazioni difensive (Cass., Sez. II, 26 aprile 2022, n. 13024).
5. Il secondo motivo è inammissibile, posto che non si confronta compiutamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello ha, difatti, adottato una duplice ratio decidendi, la prima incentrata (come dedotto da parte ricorrente), sulla tardiva notificazione del ricorso a termini della 31 luglio 2005, n. 156, la seconda sulla base della data di esecutività del ruolo («poiché la controversia in esame riguarda una procedura di liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis del d.P.R. 600/73, presentata entro il 2001 per la quale alla data del 30 settembre 1999 non era reso esecutivo il relativo ruolo, la notifica a pena di decadenza doveva intervenire entro il giorno 5 del mese successivo a quello di consegna dei ruoli del concessionario»). La motivazione suindicata costituisce autonomo iter motivazionale, la cui omessa impugnazione priva di interesse il ricorrente all’esame del suddetto motivo di impugnazione, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752).
6. Va, in ogni caso, osservato – nel merito – che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il contribuente eccepisca in primo grado la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e la conseguente decadenza dal potere di riscossione, il giudice di appello che accerti e dichiari la tardività della notifica della cartella esattoriale per violazione del termine di cui all’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005, conv. non rileva d’ufficio un’eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione di decadenza (Cass., Sez. V, 13 luglio 2020, n. 14850; Cass., V, 7 novembre 2018, n. 28347; Cass., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 5176; Cass., Sez. V, 26 novembre 2014, n. 25077). Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente ha dedotto in primo grado «la decadenza dell’Amministrazione da ogni potere impositivo perché notificata oltre il termine di legge», per cui il giudice di appello, nell’avere accertato la decadenza dal potere di riscossione sul presupposto della tardiva notificazione della cartella in data 7 marzo 2008, non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma si è limitato ad osservare che alla data di notificazione della cartella, già accertata dal giudice di primo grado, tale termine fosse già elasso.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato, nonché per assenza di difese scritte dell’Amministrazione finanziaria. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma
17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.