Corte di Cassazione ordinanza n. 22043 depositata il 12 luglio 2022

notifica – l’eventuale violazione integra una nullità e non determina l’inesistenza della notifica

RILEVATO CHE

L’Agenzia delle entrate, in esito alla richiesta di informazioni e di produzione della documentazione contabile ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, notificata in data 13 ottobre 2011, in assenza di risposta da parte del contribuente C.M., emetteva, nel dicembre 2011, avviso di accertamento per Iva, Irap e Irpef per l’anno 2006, con cui riprendeva a tassazione il maggior reddito d’impresa.

L’avviso era impugnato in data 14 settembre 2012 dal contribuente, il quale affermava di non aver ricevuto la relativa notifica, di cui, dopo aver depositato le memorie giustificative in 28 marzo 2012, aveva avuto contezza da una nota dell’Agenzia delle entrate pervenuta in data 4 giugno 2012, sicché solamente in data 11 giugno 2012 aveva potuto ritirare l’atto recandosi presso la Casa comunale. Deduceva, pertanto, l’inesistenza della notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in assenza del compimento di tutte le formalità prescritte, nonché della prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata a seguito del deposito presso la casa comunale, chiedendo la rimessione in termini.

Nel merito contestava la fondatezza della pretesa.

L’impugnazione, accolta dalla CTP di Roma, era rigettata dal giudice d’appello.

C.M. ricorre per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972.

Il ricorrente lamenta, in particolare, il mancato rispetto della procedura di cui all’art. 140 c.p.c. per l’omesso compimento delle prescritte formalità e, in ispecie, delle vane ricerche, dell’affissione, nonché dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa di avvenuto deposito, da cui l’inesistenza della notifica e la conseguente decadenza del potere accertativo dell’Ufficio.

2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

2.1 Sono inammissibili, in primo luogo, le censure riferite al compimento degli adempimenti da parte dell’agente postale (e. l’esecuzione delle necessarie ricerche e l’affissione di un avviso alla porta d’abitazione o d’ufficio) di cui la CTR ha accertato, in fatto, la regolarità («come si ricava dalla relata di notifica, l’agente postale, recatosi presso l’indirizzo del destinatario, non lo ha rinvenuto per essersi reso temporaneamente irreperibile. L’agenzia delle entrate, procedendo ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ha provveduto in data 26 gennaio 2012 al deposito dell’atto presso la casa comunale, dandone contestuale comunicazione al contribuente con racc. r/r 11604928943- S Uff. postale S. Lorenzo»), mentre la doglianza è carente in punto di autosufficienza, non essendo stato riprodotta in ricorso la relata e gli atti relativi al procedimento notificatorio che ne attesterebbe l’inosservanza (v. Cass. n. 31038 del 30/11/2018).

2.2 È invece fondata la doglianza con riguardo alla prova dell’avviso di ricezione della raccomandata informativa, posto che la CTR nulla ha accertato sul punto (essendosi limitata a rilevare che era stata inviata raccomandata con ricevuta di ritorno, senza, però, specificare se essa fosse o meno presente) e, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021, «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».

Va detto, peraltro, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’eventuale violazione integra una nullità e non determina l’inesistenza della notifica.

Le ulteriori questioni poste con il motivo restano assorbite.

3. Pure il secondo motivo, con cui denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c. e dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, resta assorbito.

4. In accoglimento del primo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, la sentenza va pertanto cassata alla CTR competente in diversa composizione, la quale procederà alle necessarie verifiche sulla notifica alla luce del principio di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione per l’ulteriore verifica.