Corte di Cassazione ordinanza n. 22055 depositata il 22 settembre 2017 – L’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle parti medesime e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Per cui ai fini del principio di non contestazione non assumono valore le allegazioni affette da genericità delle contestazioni