Corte di Cassazione ordinanza n. 22066 depositata il 13 ottobre 2020 – Il legislatore ha inteso stigmatizzare la violazione dei limiti sanciti dagli artt. 20 e 21, con la sanzione della nullità del contratto ma non può sottacersi che la relazione biunivoca fra questi soggetti del rapporto trilatero di somministrazione, in relazione agli atti di gestione del rapporto di lavoro, appaia limitata al periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, considerato che, quale datore di lavoro, è il somministratore il soggetto tenuto all’obbligo retributivo