Corte di Cassazione ordinanza n. 22173 depositata il 13 luglio 2022
giudicato esterno e giudicato interno
Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
1. F.C. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificatogli in recupero dell’imposta proporzionale di registro sulla sentenza (n.5891/08) con cui il Tribunale Civile di Roma l’aveva condannato, in solido con altri, al pagamento, a favore della curatela del Fallimento Zucchet spa, della somma di euro 8.403.001,99 oltre accessori; ciò in accoglimento dell’azione di responsabilità dal Fallimento intrapresa nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
- erroneamente i primi giudici avevano dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell’avvenuto pagamento dell’imposta da parte di altro co-obbligato, dal momento che il pagamento non aveva escluso l’impugnazione dell’avviso di liquidazione, con istanza di rimborso, da parte di questi (tanto che l’estraneità del solvente al debito d’imposta e l’obbligo di restituzione dell’Ufficio erano poi stati affermati da altra sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, ferma restando la potestà dell’Amministrazione Finanziaria di esigere l’imposta dagli altri co-obbligati, tra i quali il F.C.);
- l’avviso di liquidazione opposto doveva ritenersi sufficientemente motivato, perché facente richiamo “alla sentenza del Tribunale civile di Roma, alla quantificazione del tributo dovuto ed alla indicazione degli elementi matematici posti a base della sua quantificazione”, sicché non era necessario che dall’avviso stesso fossero “evincibili i presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria, essendo sufficiente che tali elementi siano desumibili dalla motivazione della relativa sentenza del Tribunale. Nella fattispecie l’avviso di liquidazione è di estrema chiarezza e non presenta punti oscuri (…) poiché l’importo esposto è stato determinato applicando l’aliquota del 3%, come previsto dalla tariffa, calcolata sull’importo complessivo del risarcimento liquidato in euro 8.403.001,99”;
- acclarata era la responsabilità del F.C., trattandosi di soggetto condannato dal giudice civile al pagamento del suddetto importo risarcitorio in qualità di parte in causa, ed obbligato in via solidale con gli altri convenuti.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con ordinanza interlocutoria 18 febbraio 2020 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, non presente in atti.
Disposto l’incombente, la causa veniva nuovamente assegnata alla decisione che segue.
Il F.C. ha depositato memoria 17.6.2022.
2. Con il primo motivo di ricorso il F.C. lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 31, comma quarto, d.lgs. 546/92. Per avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato la decisione senza che il difensore del contribuente ricevesse alcuna comunicazione della data di fissazione dell’udienza, con conseguente palese violazione anche dell’articolo 24 Cost..
Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione nell’articolo 7 l. 212/00; per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di liquidazione opposto, nonostante che esso facesse riferimento – quale unico elemento motivazionale – agli estremi di data e numero della menzionata sentenza del Tribunale civile di Roma, neppure allegata.
3. Il ricorso merita accoglimento, nei termini che seguono, stante il sopravvenuto venir meno del presupposto dell’imposizione.
Come da atti allegati alla memoria di parte ricorrente – in alcun modo contrastati dall’agenzia del territorio – risulta infatti che:
- con sentenza 19.11.2016 n. 6702, la Corte di Appello di Roma ha riformato nei confronti del F.C. (rilevando l’intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta) la suddetta sentenza del Tribunale di Bari n. 5891/08;
- con decreto 4.3.2021 n. 5995 il Presidente della Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo di cassazione introdotto, contro la suddetta sentenza di appello, dal curatore del Fallimento Zucchet spa, e da questo rinunciato; non risulta che nel termine di legge sia stata chiesta la fissazione dell’udienza;
- con sentenza 1.7.2020 n. 3182, definitiva, la Corte di Appello di Roma ha respinto la domanda di revocazione della stessa sentenza di appello n. 6702/16;
- con sentenza 18.10.2021 n. 11230 la commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso dal F.C. proposto avverso la cartella di pagamento emessa, dopo la pronuncia regionale qui impugnata, sull’avviso di liquidazione dedotto in giudizio (appunto basato sulla citata sentenza del Tribunale di Bari).
Da quanto sopra emerge dunque – quale ragione liquida e dirimente di ogni diversa doglianza – il sopravvenire al ricorso per cassazione di un giudicato esterno comportante il venir meno – con la definitività della riforma in appello della sentenza di primo grado oggetto di liquidazione dell’imposta di registro – del presupposto dell’imposizione.
Rileva in proposito il fermo indirizzo secondo cui (Cass.n. 26041/10, successivamente più volte ripreso): “Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso”.
Da ultimo, si è ribadito (Cass.ord. n.12754/22) che: “Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.”
Nulla dunque può l’Amm.ne Finanziaria più pretendere sulla base dell’avviso di liquidazione investito dal presente ricorso per cassazione.
4. Le spese dell’intero giudizio vengono compensate in ragione del sopravvenire del giudicato esterno dirimente solo in pendenza del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
- decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante accoglimento del ricorso originario del contribuente;
- compensa le spese dell’intero
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 32222 depositata il 2 novembre 2022 - L'esistenza del giudicato esterno è sempre rilevabile anche d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata:…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32144 depositata il 31 ottobre 2022 - Il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20088 del 22 giugno 2022 - Il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta è idoneo a fare stato per i successivi periodi solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 luglio 2021, n. 21357 - L'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 30007 depositata il 30 ottobre 2023 - Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 aprile 2022, n. 11866 - L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, ma errore di diritto, in quanto il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…