Corte di Cassazione ordinanza n. 22303 depositata il 15 luglio 2022 – Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell’iva in base all’art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva , in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio. La prestazione di servizi è da ritenere onerosa, e quindi imponibile,  purché  sia  ravvisabile  nesso  di  corrispettività  tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività