Corte di Cassazione ordinanza n. 22407 depositata il 15 luglio 2022
omessa indicazione nell’avviso d’accertamento dell’aliquota applicata
Rilevato che:
1. Con sentenza 512/6/10 del 4/11/2010, la C.t.p. di Palermo ha rigettato il ricorso presentato da M.A. srl avverso l’avviso di accertamento numero RJP03A3004262009 relativo all’IRES 2004 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Palermo con il quale veniva contestata un’omissione di ricavi per € 13.808,00, costi non inerenti per € 62.000,00 e costi non di competenza per € 6.238,00 affermando come la doglianza sulla mancata motivazione dell’avviso di accertamento fosse infondata e che i costi relativi al distacco di personale verso altra società – che fatturava poi i propri servizi alla società ricorrente – non potessero essere riconosciuti mancando i parametri oggettivi di riferimento che rendevano l’operazione giustificabile in termini di costi/ricavi oltre a mancare elementi sul piano documentale e quindi probatorio.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello la società contribuente riproponendo i motivi addotti in primo grado e si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate instando per il rigetto dell’appello.
3. Con sentenza numero 1049/29/15 del 16/3/2015 la C.t.r. ha rigettato l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. ha proposto ricorso la M.A. s.r.l. sulla scorta di due motivi.
Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ritenendo che la sentenza sia nulla per omessa pronuncia con riferimento alle eccezioni relative all’applicazione delle aliquote per la determinazione delle imposte e con riferimento alla totale nullità dell’atto impugnato in seguito al provvedimento di annullamento parziale in autotutela.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ritenendo che la sentenza sia nulla per omessa pronuncia con riferimento alla sotto-fatturazione per la vendita dei veicoli.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con esso, la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui nella sentenza impugnata non vi è pronuncia sulla mancata indicazione dell’aliquota applicata nell’avviso di accertamento.
Sul punto, la C.t.r., dopo aver affermato la correttezza argomentativa della decisione della C.t.p., evidenzia la mancanza di un reale interesse da parte della società che, in relazione all’IRAP, era stata destinataria di un provvedimento di annullamento in autotutela, con sostanziale accoglimento, da parte dell’Ufficio, di detto motivo.
Vieppiù che la medesima C.t.r. si è conformata al filone giurisprudenziale ribadito da molteplici arresti (come Cass. 21/04/2011, n. 9196) secondo cui, laddove l’aliquota applicata sia desumibile dal contribuente in forza degli elementi in suo possesso, è onere del contribuente medesimo indicare le ragioni per le quali, sulla base dei dati riportati nell’atto, egli non sarebbe pervenuto all’immediata ed agevole individuazione dell’aliquota stessa (Cass. 12/07/2006, n. 15834, Cass. 11/01/2008, n. 430, Cass. 24/07/2009, n. 17362, Cass. 07/06/2016, n. 11682) e del consequenziale quantum della pretesa erariale (Cass. 22/02/2022, n. 5704), senza che rilevi la riduzione della medesima aliquota operata in via di autotutela (Cass. 24/06/2021, n. 18115), risolvendosi in una mera riduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa (Cass. 14/12/2021, n. 39808).
Costituisce, quindi, principio reiterato e recepito da questa Corte quello secondo cui l’omessa indicazione nell’avviso d’accertamento dell’aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità dell’avviso d’accertamento, rimanendo, comunque, indicata nell’atto impugnato l’aliquota applicata e del consequenziale quantum della pretesa erariale (Cass. 22/02/2022, n. 5704).
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Con esso, la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui nella sentenza non vi è pronuncia sulla ripresa a tassazione di € 13.808,00 derivanti dalla sottofatturazione di operazioni imponibili rispetto a quanto pagato e dichiarato dai clienti in seguito ad apposito questionario.
Invero, la pretesa omessa pronuncia sulla ripresa a tassazione di € 11.140,00, derivanti dalla sotto-fatturazione di operazioni imponibili, rispetto a quanto pagato e dichiarato dai clienti in seguito ad apposito questionario, è assolutamente insussistente siccome chiarito, sia dal giudice di prime cure che dal giudice di appello, che non vi è alcun riscontro documentale sulla circostanza che la differenza, fra quanto dichiarato dai clienti, quale somma corrisposta alla “M.A. S.r.l.”, e quanto realmente fatturato, fosse da addebitare ad altri costi, quali spese di assicurazione, interessi e spese di finanziamento, acquisto di accessori.
Vieppiù che la C.t.r. ha ritenuto generica e inammissibile ogni censura diversa da quella sull’aliquota e tale ratio decidendi non è stata impugnata col ricorso.
4. In conclusione il ricorso è infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis del medesimo art. 13, se dovuto.