Corte di Cassazione ordinanza n. 22450 depositata il 15 luglio 2022
l’omessa pronuncia su una delle domande o eccezioni proposte o su un motivo di appello – principio del libero convincimento – inammissibile per difetto di specificità
RILEVATO CHE
– La C. s.r.l. (in breve C.) aveva proposto ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, in relazione agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, con i quali erano stati rilevati maggiori ricavi derivanti da importi di lavori, rinvenuti su schede clienti extracontabili, da operazioni bancarie prive di giustificazione e dal disconoscimento di una minusvalenza determinata da una cessione di ramo di azienda, ritenuta fittizia;
– la CTP di Benevento aveva accolto parzialmente il ricorso rideterminando per il 2007 e il 2008 i maggiori ricavi, ai fini IRES ed IRAP, e l’aliquota IVA per gli stessi anni;
– la CTR della Campania, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla C. avverso la sentenza della predetta CTP, ha annullato l’accertamento anche in relazione al recupero a tassazione della minusvalenza per la cessione di ramo d’azienda, confermando nel resto la sentenza di primo grado;
– dalla sentenza impugnata si evince, per quanto interessa ancora in questa sede, che:
– gli accreditamenti bancari non giustificati dalle certificazioni bancarie relative agli anticipi di fatture corrispondevano effettivamente ai versamenti effettuati dai clienti in relazione alle operazioni descritte nelle schede clienti rinvenute nella documentazione informatica extracontabile, rappresentando tale coincidenza un chiaro riscontro della finalità di evasione delle operazioni;
– le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, prodotte dalla C., al fine di giustificare le operazioni, non potevano essere utilizzate nel giudizio tributario per il divieto previsto dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992; in ogni caso, poiché le sottoscrizioni dei documenti allegati alle dichiarazioni erano illeggibili e non comparabili con le firme poste in calce alle dichiarazioni e si trattava di dichiarazioni generiche che si limitavano a confermare la linea difensiva della ricorrente (secondo la quale le operazioni descritte nelle schede clienti sarebbero state contabilizzate come rimanenze), veniva meno anche la certezza della loro provenienza e attendibilità;
– la C. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
– Preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, che si sarebbe dovuto notificare entro il 15.06.2015 (lunedì), essendo stato il ricorso ricevuto in data 4.05.2015, mentre la notifica del controricorso è stata effettuata, anche dal punto di vista della notificante, solo in data 16.06.2015;
– con il primo motivo, la ricorrente eccepisce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente affermato che le somme oggetto della ritenuta evasione, relative ai lavori indicati nelle schede clienti rinvenute nel computer della società, corrispondevano agli accreditamenti bancari;
– il motivo è inammissibile;
– in primo luogo, occorre rilevare che la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. riguarda l’omessa pronuncia su una delle domande o eccezioni proposte o su un motivo di appello e deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., sicché, ove il vizio sia dedotto, come nella specie, in relazione all’art. 360, comma 1, 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile), sotto forma di motivazione mancante, insufficiente o contraddittoria, la relativa doglianza deve essere dichiarata inammissibile (Cass. 16.03.2017, n. 6835);
– il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli 115 e 116 cod. proc. civ., opera, invece, interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito può essere censurata solo nei ristretti limiti, consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 12.10.2021, n. 27847);
– va ribadito, in proposito, che, in via generale, alla fattispecie in esame si applica l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Con detta novella è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
– si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”;
– resta fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053);
– la ricorrente non si è attenuta alle suddette prescrizioni, in quanto non ha trascritto nel ricorso, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza, gli atti dai quali risulterebbero l’allegazione di tali fatti e la loro discussione, e ha formulato un motivo generico che mira ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello con riferimento alla valutazione delle prove;
– con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto non utilizzabili ai fini dell’accertamento le dichiarazioni rese nella forma dell’atto notorio, senza considerare la mancata contestazione della loro veridicità e/o utilizzabilità da parte dall’Agenzia delle Entrate;
– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, dato che si limita a rinviare, per il suo approfondimento, agli atti del giudizio di merito, senza riportarne il contenuto, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza;
– il motivo sarebbe in ogni caso infondato, posto che il giudice di appello ha ritenuto, con una argomentazione esaustiva che ha tenuto conto del complessivo quadro probatorio, non sindacabile in questa sede, che le dichiarazioni rese da terzi non costituivano comunque validi elementi di prova, per la loro genericità e per l’incertezza sulla loro provenienza;
– con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR, a fronte della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi, omesso di valutare gli ulteriori elementi di prova emersi nel corso del giudizio (il bilancio con la indicazione delle rimanenze per lavori in corso) e le dichiarazioni rese in sede di indagine dal legale rappresentante della società contribuente;
– anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità, per le stesse ragioni già indicate con riferimento al secondo motivo;
– con il quarto motivo, deduce, in relazione agli artt. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare la doglianza relativa all’errore commesso dalla CTP nella quantificazione delle movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate dall’Ufficio;
– con il quinto motivo, la ricorrente deduce, in relazione agli 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare il motivo di appello, relativo all’annullamento dell’accertamento per l’anno di imposta 2009;
– entrambi i motivi sono inammissibili, oltre che per le medesime ragioni già indicate con riferimento al secondo e terzo motivo (non riportando neppure il testo dei motivi di appello asseritamente non decisi), in generale, perché evocano, in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23.10.2018, n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443);
– in conclusione, il ricorso va rigettato;
– nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, stante la tardiva costituzione della stessa;
– si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18482 depositata il 28 giugno 2023 - La questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31396 - In tema di valutazione delle prove il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 agosto 2020, n. 16671 - In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 giugno 2020, n. 12634 - In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4890 - In tema di valutazione delle prove il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22210 - In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…