Corte di Cassazione ordinanza n. 22450 depositata il 15 luglio 2022 – Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli 115 e 116 cod. proc. civ., opera, invece, interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito può essere censurata solo nei ristretti limiti, consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.