Corte di Cassazione ordinanza n. 22498 depositata il 18 luglio 2022 – L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacché quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione