Corte di Cassazione ordinanza n. 22498 depositata il 18 luglio 2022
omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio
RILEVATO CHE
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva accolto gli appelli, riuniti, di Emilia Cassano avverso le sentenze nn. 25/2017 e 5443/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, in rigetto dei ricorsi proposti avverso avviso di liquidazione per imposta di registro 1998 e successiva cartella esattoriale;
la contribuente resiste con controricorso, la Concessionaria è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. di nullità della sentenza per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l’appello relativo all’impugnazione dell’avviso di liquidazione sulla scorta di doglianze (maturazione del termine di prescrizione e decadenza per la richiesta di pagamento delle somme iscritte a ruolo) formulate dalla contribuente per la prima volta in sede di gravame;
1.2 con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente avanza censura ex 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione di norme di diritto (art. 19, co. 3, DPR n. 546/1992) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia accolto l’appello anche relativamente alla cartella esattoriale, avendo tuttavia la contribuente sollevato al riguardo vizi (prescrizione e decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973) che potevano esseri fatti valere unicamente con riguardo all’avviso di liquidazione;
1.3 con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 63 D.Lgs. n. 546/1992, art. 25 DPR n. 602/1973) laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto essere maturata la decadenza di cui all’art. 25 DPR n. 602/1973 ritenendo che l’atto impositivo divenga definitivo, nel caso di estinzione del processo per omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, dal giorno della notifica del suddetto atto impositivo, oggetto del processo estintosi per mancata riassunzione;
2.1 è fondato il terzo motivo, con assorbimento delle rimanenti censure;
2.2 sulla base degli esiti della giurisprudenza di questa Corte, che qui si riaffermano, va evidenziato che l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacché quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 5044/2012, 556/2016, 23922/2016, 9521/2017);
2.3 è stato, altresì, precisato che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, l’estinzione conseguente all’omessa o tardiva riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione è rilevabile anche d’ufficio, ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 32276/2018);
2.4 alla luce dei principi esposti, non v’è dubbio che l’Amministrazione erariale abbia ragione di dolersi per l’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado, per non aver considerato che il termine di decadenza per la riscossione del credito tributario decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione davanti al giudice di rinvio, e che, solo da tale momento, intervenuta la definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può far compiutamente valere il proprio credito attraverso la procedura di riscossione;
2.5 l’avviso di liquidazione in oggetto è stato, infatti, notificato (luglio 2012) ben prima del decennio di prescrizione, decorrente quest’ultimo dalla data di estinzione del giudizio (ottobre 2010, per essere decorso inutilmente il termine di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza di rinvio dalla cassazione, avvenuta in data 7.2009);
2.6 quanto alla notifica della cartella esattoriale che si assume effettuata dalla Commissione Tributaria Regionale in violazione del termine di decadenza (biennale) previsto dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, c. 1, lett. c), le doglianze dell’Agenzia ricorrente sono parimenti fondate in quanto questa Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rilevato che, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 di detto decreto, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 15, c. 1, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, c. 1, quanto ai termini di decadenza, solo all’IVA; cfr. Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014 , n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028);
3. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, non essendo emerse, dall’esame del controricorso, ulteriori eventuali questioni, rimaste assorbite nella sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto dei ricorsi introduttivi della contribuente;
5. poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi della contribuente avverso l’avviso di liquidazione e la cartella esattoriale, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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