Corte di Cassazione ordinanza n. 22555 depositata il 19 luglio 2022 – In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui all’art. 4, c. 1, della detta legge, ma deve, nel previsto termine cli decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria